Sez. T, Ordinanza n. 11597 del 03/05/2025 (Rv. 675028-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Accordo di conciliazione "fuori udienza" ex art. 48, comma 4, del d.lgs. 546 del 1992 - Mancato adempimento - Intimazione di pagamento - Necessità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
L'accordo conciliativo raggiunto "fuori udienza", ai sensi dell'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 156 del 2015, costituisce già titolo per la
riscossione delle somme dovute all'ente impositore, con la conseguenza che, in caso di suo inadempimento da parte del contribuente, non vi è necessità per l'Amministrazione di notificare a questi, anteriormente alla cartella di pagamento, un'intimazione per il recupero delle rate non versate in dipendenza dell'accordo rimasto inadempiuto.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)