Sez. 4 - , Sentenza n. 13582 del 23/01/2019 Ud. (dep. 28/03/2019) Rv. 275800 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Reati a distanza - Condotta posta in essere interamente prima dell’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 - Evento verificatosi successivamente - Disciplina applicabile - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di prescrizione, nel caso di condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza della legge più sfavorevole, trova applicazione la disciplina vigente al momento della cessazione della condotta. (Fattispecie in tema di omicidio colposo plurimo con inosservanza della normativa antinfortunistica in materia di amianto, in cui, essendo intervenuto il decesso delle persone offese nella vigenza della meno favorevole disciplina sulla prescrizione introdotta dalla legge 05 dicembre 2005, n. 251, la Corte ha ritenuto applicabile la normativa di cui al previgente art. 157 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 2, Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 2 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)