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Sez. 2, Sentenza n. 101 del 07/01/1984 (Rv. 432359 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - USUCAPIONE SPECIALE PER LA PICCOLA PROPRIETÀ RURALE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 346 DEL 1976 - IRRETROATTIVITÀ - CONSEGUENZE NEL CASO DI INTERRUZIONE DEL POSSESSO "AD USUCAPIONEM" RICHIESTO DALLA NORMATIVA PRECEDENTE.*
Stato
decisa il 1984-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432359-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - USUCAPIONE SPECIALE PER LA PICCOLA PROPRIETÀ RURALE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 346 DEL 1976 - IRRETROATTIVITÀ - CONSEGUENZE NEL CASO DI INTERRUZIONE DEL POSSESSO "AD USUCAPIONEM" RICHIESTO DALLA NORMATIVA PRECEDENTE.*

La legge 10 maggio 1976 n. 346, nella parte in cui, introducendo l'art. 1159 bis cod. civ., prevede una usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, con riduzione, rispettivamente, a quindici ed a cinque anni del possesso ventennale e decennale contemplato dai precedenti artt. 1158 e 1159 cod. civ., non ha efficacia retroattiva. Pertanto, con riguardo ad un possesso "ad usucapionem", in relazione al quale si sia verificata una causa interruttiva, prima della maturazione del periodo di tempo necessario al compimento dell'usucapione stessa secondo le norme all'epoca vigenti, resta preclusa la possibilità di invocare la sopravvenienza della citata legge, ancorché detto possesso abbia avuto una durata sufficiente all'usucapione speciale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159, Cod. Civ. art. 1159 bis, Legge 10/05/1976 num. 346 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)