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Sez. 1, Sentenza n. 796 del 09/03/1976 (Rv. 379451 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - IN GENERE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA - RITARDO NELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - DOMANDA DI RISARCIMENTO - VALORE - RIFERIMENTO AL DANNO.*
Stato
decisa il 1976-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379451-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - IN GENERE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA - RITARDO NELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO - DOMANDA DI RISARCIMENTO - VALORE - RIFERIMENTO AL DANNO.*

Ove il venditore, deducendo di aver potuto stipulare solo con ritardo il contratto di compravendita per colpa dell'acquirente che ha ingiustificatamente differito l'adempimento del contratto preliminare, agisca contro l'acquirente non per la risoluzione del contratto ma per conseguire il risarcimento del danno derivantegli dal ritardo, la Competenza per valore si determina con riferimento all'oggetto della domanda, intesa solo al risarcimento del danno, e non con riguardo al valore dell'intero contratto. (V 1372/75, mass n 374913; (V 3911/68, mass n 337421).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)