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Codice civile

Testo in vigore al

Art. 404 Affidamento dei minori. Istanza di affiliazione. Divieto per diversita' di razza

1. L'istituto di pubblica assistenza, a norma delle leggi speciali, puo' affidare il minore ricoverato a persona di fiducia. Questa, decorsi tre anni dall'affidamento, puo' chiedere al giudice tutelare del luogo di sua residenza di affiliarsi il minore.

2. Eguale facolta' spetta alla persona che ha provveduto all'allevamento del minore senza che le sia stato affidato dall'istituto, sempre che siano decorsi tre anni dall'inizio dell'allevamento.

3. IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

Art. 405 Assenso del coniuge per l'affiliazione

1. Se il richiedente e' coniugato, e' necessario l'assenso del coniuge, salvo che sia intervenuta separazione personale.

2. Se il coniuge e' nella impossibilita' di manifestare la sua volonta', il giudice tutelare puo', per gravi motivi, autorizzare ugualmente l'affiliazione.

Art. 406 Procedimento per la dichiarazione di affiliazione

1. Il giudice tutelare, prima di provvedere sulla domanda di affiliazione, raccoglie informazioni sulle condizioni familiari, morali ed economiche del richiedente, sul modo con cui ha provveduto al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione del minore, sulle condizioni fisiche, morali ed intellettuali di questo. Deve inoltre sentire l'istituto presso il quale il minore fu ricoverato, o dal quale fu assistito, i prossimi parenti del medesimo, il minore stesso, nonche' il coniuge del richiedente se questi e' separato.

2. Il giudice tutelare puo' prescrivere norme per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore.

3. Il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione e' omologato dal tribunale, sentito il pubblico ministero, ed e' annotato a margine dell'atto di nascita del minore.

Art. 407 Divieto di affiliazione

1. Non puo' essere accolta l'istanza di affiliazione di chi si trova nelle condizioni di incapacita' tutelare previste dall'art. 350.

Art. 408 Attribuzione di cognome all'affiliato

1. Il provvedimento che accoglie la domanda attribuisce al minore il cognome dell'affiliante, qualora questi ne abbia fatta richiesta.

2. Se si tratta di un figlio legittimo o di un figlio naturale riconosciuto, il cognome dell'affiliante puo' soltanto essere aggiunto a quello del minore.

Art. 409 Effetti dell'affiliazione

1. L'affiliazione attribuisce all'affiliante i poteri inerenti alla potesta' dei genitori.

2. L'affiliante deve mantenere l'affiliato; deve istruirlo ed educarlo conformemente a quanto e' prescritto nell'articolo 147. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 301, terzo comma, e 302.

3. Il coniuge dell'affiliante puo' ottenere, nelle forme gia' indicate, che la qualita' di affiliante sia attribuita anche a lui.

4. Se il minore e' stato affiliato da due coniugi, l'esercizio dei poteri inerenti alla potesta' spetta ad entrambi.

Art. 410 Revoca dell'affiliazione

1. L'affiliazione puo' essere revocata dal giudice tutelare:

  1. 1) su richiesta dell'affiliante per traviamento del minore;

  2. 2) su richiesta dell'affiliante per sopravvenuta impossibilita' di continuare a provvedere all'allevamento del minore;

  3. 3) su richiesta dell'istituto di pubblica assistenza che ha ricoverato o assistito il minore, o, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 404, su richiesta del pubblico ministero, quando ricorrono gravi motivi;

  4. 4) su richiesta dell'affiliato divenuto maggiore, quando ricorrono gravi motivi.

Art. 411 Estinzione dell'affiliazione

1. Nel caso di reintegrazione dei genitori nella potesta', di legittimazione o di riconoscimento del minore il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della potesta'. In quest'ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione.

2. L'affiliazione non puo' tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi.

3. Se l'affiliazione continua, l'affiliato, a cui e' stato attribuito il cognome dell'affiliante, non assume il cognome del genitore.

4. Il giudice tutelare puo' prescrivere in ogni caso regole o condizioni per l'ulteriore educazione del minore.

Art. 412 Procedimento per la revoca e l'estinzione

1. Il giudice tutelare, prima di emettere il provvedimento di revoca o di estinzione, deve sentire le persone tra cui il vincolo di affiliazione e' stato costituito e il rappresentante dell'istituto che ha prestato ricovero o assistenza al minore.

2. Il provvedimento di revoca o di estinzione e' soggetto all'omologazione e all'annotazione previste nel terzo comma dell'art.
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Art. 413 Estinzione dell'affiliazione per matrimonio

1. Il matrimonio tra persone legate da vincolo di affiliazione estingue di diritto l'affiliazione.

Titolo XII. Dell'infermita' di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione

Art. 414 Persone che devono essere interdette

1. Il maggiore di eta' e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermita' di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti.

Art. 415 Persone che possono essere inabilitate

1. Il maggiore di eta' infermo di mente, lo stato del quale non e' talmente grave da far luogo all'interdizione, puo' essere inabilitato.

2. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalita' o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono se' o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

3. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.

Art. 416 Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore eta'

1. Il minore non emancipato puo' essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore eta'. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'eta' maggiore.

Art. 417 Istanza d'interdizione o d'inabilitazione

1. L'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

2. Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potesta' o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non puo' essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Art. 418 Poteri dell'autorita' giudiziaria

1. Promosso il giudizio d'interdizione, puo' essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermita' di mente.

2. Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.

Art. 419 Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori

1. Non si puo' pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.

2. Il giudice puo' in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Puo' anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

3. Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, puo' essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.

Art. 421 Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione

1. L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416.

Art. 422 Cessazione del tutore e del curatore provvisorio

1. Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, puo' disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

Art. 423 Pubblicita'

1. Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

Art. 424 Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato

1. Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.

2. Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.

3. Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di eta' che non sia separato legalmente, il padre, la madre, un figlio maggiore di eta' o la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.