Sez. 1, Sentenza n. 1687 del 29/05/1972 (Rv. 358568 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CAVE E MINIERE - DIRITTO DI SCAVARE - ALIQUOTA APPLICABILE - IMPOSTA - DETERMINAZIONE - RISARCIMENTO AL VALORE VENALE DEI PRODOTTI ESCAVATI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CAVE E MINIERE - DIRITTO DI SCAVARE - ALIQUOTA APPLICABILE - IMPOSTA - DETERMINAZIONE - RISARCIMENTO AL VALORE VENALE DEI PRODOTTI ESCAVATI.*
In base all'art 1 della tariffa allegato a alla legge di registro, i diritti di escavare e prendere materie da miniera sono assoggettati alla stessa aliquota prevista per gli Atti traslativi di diritti reali immobiliari se il contratto di escavazione considera il giacimento nella sua unita. E l'imposta va commisurata al valore venale dei beni, ai sensi dell'art 15 del RDL 7 agosto 1936, n 1639. I prodotti delle miniere sono, infatti, frutti naturali (art 820 cod civ) e finche non separati formano parte della cosa immobile che li produce. Ne la circostanza che i diritti di escavazione mineraria non possano formare oggetto di trasferimento, se non nei limiti fissati dagli Atti amministrativi, esclude il ricorso al sistema estimativo mediante commisurazione dell'imposta ad un valore venale, sia perche nei suddetti limiti tali diritti sono suscettibili di cessione, sia perche, comunque, essi presentano una utilita economica di cui e possibile stabilire, in via presuntiva, il valore venale. (V 1573'65).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 1, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 15, Cod. Civ. art. 820
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)