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Sez. L, Sentenza n. 750 del 27/01/1987 (Rv. 450444 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - NUOVE MALATTIE - DEDUCIBILITÀ IN APPELLO - CONSEGUENTE OBBLIGATORIETÀ DEL RINNOVO DELLA CONSULENZA TECNICA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450444-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - NUOVE MALATTIE - DEDUCIBILITÀ IN APPELLO - CONSEGUENTE OBBLIGATORIETÀ DEL RINNOVO DELLA CONSULENZA TECNICA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nelle controversie in materia di Invalidità pensionabile, la norma dell'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., mentre costituisce eccezione al principio dell'inammissibilità di nuove prove in grado d'appello stabilito dall'art. 437 cod. proc. civ. (in quanto consente alla parte interessata di allegare in Sede di gravame gli aggravamenti e le nuove malattie e di provarli mediante l'esibizione della relativa documentazione sanitaria), non altera la regola ex artt. 441 e 445 dello stesso codice della facoltatività del rinnovo della consulenza tecnica in tale grado, imponendo solo al giudice d'appello di dare adeguata e logica motivazione del relativo diniego. (Conf 1282/84, mass n 433421).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)