Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 298 del 1992
Massime (1)
Massima n. 18437
- Processo penale
- Istruzione dibattimentale
- Divieto di lettura delle dichiarazioni rese da imputato di reato connesso, citato ex art. 210 c.p.p., qualora comparso, si sia avvalso della facoltà di non rispondere
- Lamentata disparità di trattamento
- Compressione del diritto di difesa
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - v. S. n. 254/1992.
Norme impugnate
- art. 513, comma 2, c.p.p.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1992 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Palmeri Antonino, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 14 gennaio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, "nella parte in cui non prevede la lettura, su richiesta di parte, dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da imputato di reato connesso che si sia avvalso della facoltà di non rispondere";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere";
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe -, norma già dichiarata illegittima, nella parte indicata in motivazione, con sentenza n. 254 del 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze