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Sez. 3, Sentenza n. 2507 del 09/03/1991 (Rv. 471216 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - Versamento del prezzo | Contratto preliminare di compravendita tra proprietario-locatore e terzo - Prezzo - Pattuizione - Del versamento immediato di acconto - Del versamento del saldo entro un termine determinato - Esercizio della prelazione - Obblighi del conduttore - Prezzo - Pagamento - Termini.
Stato
decisa il 1991-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471216-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - Versamento del prezzo

In tema di prelazione urbana, ove nel contratto preliminare di compravendita dell'immobile tra proprietario-locatore e terzo sia stato pattuito il pagamento immediato di una parte del prezzo a titolo di acconto ed il pagamento del saldo entro una precisa data, il conduttore che dichiara tempestivamente di esercitare la prelazione ha l'obbligo, a norma del quarto comma dell'art. 38 della legge n. 392 del 1978 di provvedere, pena la decadenza dal diritto di prelazione, al versamento dell'acconto entro i novanta giorni (trenta giorni successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione) dalla notifica della denuntiatio ed al pagamento del residuo prezzo entro la data, se successiva, stabilita nel predetto contratto preliminare.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)