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Sez. 5 - , Sentenza n. 30768 del 26/11/2019 (Rv. 655938 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Dazi "antidumping" - Revoca di un'agevolazione - Applicazione del regime ordinario - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655938-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE

In tema di dazi "antidumping", la revoca di un'agevolazione determina l'assoggettamento "ex post" delle operazioni di importazione all'ordinario dazio "antidumping", sicché è legittimo il recupero "a posteriori" del tributo, in quanto il venir meno di un'agevolazione, in deroga al regime ordinario di tassazione, costituisce rischio normale per l'operatore commerciale ai sensi dell'art. 2 del Regolamento CE n. 268 del 2006. (Nella specie, l'esenzione dal dazio "antidumping", con riguardo all'importazione dalla Cina di chiusini in ghisa, era stata condizionata all'impegno, assunto dagli operatori economici firmatari, di praticare prezzi minimi all'esportazione, sicché la sua violazione ne aveva comportato la revoca con effetti "ex tunc").

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 25/07/2005 num. 1212, Regolam. Consiglio CEE 14/02/2006 num. 268 art. 2 com. 2, Regolam. Consiglio CEE 14/02/2006 num. 268 art. 2 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)