Sez. L, Sentenza n. 3273 del 27/05/1982 (Rv. 421238 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - INDENNIZZABILITÀ - PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NECESSITÀ DI UN MEZZO DI TRASPORTO DIVERSO DA QUELLO PUBBLICO - APPARTENENZA DEL MEZZO USATO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - INDENNIZZABILITÀ - PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NECESSITÀ DI UN MEZZO DI TRASPORTO DIVERSO DA QUELLO PUBBLICO - APPARTENENZA DEL MEZZO USATO - IRRILEVANZA.*
Ove si riconosca, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, la necessità dell'impiego, da parte del lavoratore, di un mezzo di trasporto diverso da quello pubblico, è irrilevante la circostanza che il mezzo impiegato appartenga al datore di lavoro o allo stesso lavoratore e se di esso sia stato o no autorizzato l'uso, dovendo la connessione con l'attività lavorativa essere considerata nel suo aspetto intrinseco ed oggettivo e non già in relazione all'appartenenza del mezzo. (V 3495/79, mass n 399906).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)