Sez. 1, Sentenza n. 5716 del 29/02/2008 (Rv. 602137 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Opposizione a decreto di espulsione "ex" art. 13, comma 8 del d.lgs. 286 del 1998 - Successiva sospensione del provvedimento da parte della medesima Amministrazione - Conseguenze - Cessazione della "competenza del giudice adito - Esclusione - Improcedibilità del ricorso o cessazione della materia del contendere - Esclusione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di disciplina dell'immigrazione, una volta proposta opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il sopravvenuto provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, adottato dalla medesima Amministrazione (nella specie, in attesa della decisione sulla domanda di asilo politico avanzata dallo straniero extracomunitario) non fa venir meno la "competenza" del giudice adito, né determina l'improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere, atteso che la sospensione non comporta la revoca né il ritiro del precedente provvedimento, avendo una rilevanza meramente provvisoria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)