Sez. T, Ordinanza n. 31566 del 03/12/2025 (Rv. 677345-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Classamento in rettifica rispetto a quello eseguito mediante la procedura DOCFA - Elementi di fatto giustificativi della pretesa - Onere della prova - Ripartizione - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE
Nelle controversie riguardanti la verifica della attendibilità del provvedimento di classamento in rettifica rispetto a quello proposto dal contribuente a mezzo della procedura DOCFA, l'onere di provare gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa spetta all'amministrazione finanziaria, salva comunque la facoltà del contribuente di assumere su di sé l'onere di dimostrare l'infondatezza della pretesa di maggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l'accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocato l'immobile, sicché il giudice del merito, dovendo verificare l'adeguatezza della categoria e della classe attribuite all'immobile secondo i dati presenti nella motivazione dell'atto, non può trarre tale prova positiva dall'insuccesso dell'onere probatorio assunto dal contribuente, in difetto dell'assolvimento dell'onere della prova posto a carico dell'amministrazione finanziaria. (Nella specie, la S.C ha cassato la sentenza impugnata, che aveva desunto il proprio convincimento dalla stessa motivazione dell'atto impositivo, sul presupposto implicito che la contribuente non avesse assolto all'onere probatorio a suo carico in relazione al valore dell'immobile).
DM Finanze 19/04/1994, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)