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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (prima sezione) del 12 dicembre 1985, causa 67/84

Decisione
decisa il 1985-12-12
ECLI
ECLI:EU:C:1985:506

Epigrafe

Sentenza della Corte (prima sezione) 12 dicembre 1985 Nella causa 67/84 Sideradria Spa, con sede in Adria, nella persona del sig. Vincenzo Carrino, amministratore, con l'avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla corte suprema di cassazione della Repubblica italiana, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Ernest Arendt, 34, rue Philippe-II, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Oreste Montako, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'aw. Wilma Viscardini-Donà, patrocinante dinanzi alla corte suprema di cassazione della Repubblica italiana, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto la domanda intesa all'annullamento e, in subordine, alla riforma della decisione della Commissione 26 gennaio 1984 relativa ad un'ammenda ai sensi dell'art. 58 del trattato CECA, LA CORTE (prima sezione), composta dai signori R. Joliét, presidente di sezione, G. Bosco e T. F. O'Higgins, giudici, avvocato generale: G. F. Mancini cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 maggio 1985, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 13 marzo 1984, la società Sideradria Spa (in prosieguo « Sideradria »), con sede in Adria, ha proposto, a norma dell'art. 36, 2° comma, del trattato CECA, un ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione 26 gennaio 1984 con cui la Commissione le ha inflitto un'ammenda in base all'art. 58, n. 4, del trattato CECA ed all'art. 12 della decisione generale n. 1831/81, del 24 giugno 1981, che istituisce un sistema di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 180, pag. 1) e, in subordine, alla riduzione dell'ammenda.
punto 2
Risulta dal fascicolo che la Sideradria è un'impresa siderurgica italiana produttrice di tondi per cemento armato. Costituita nel 1971, detta società incontrava durante il 1977 gravi difficoltà che la costringevano a cessare ogni attività fino all'aprile 1978. Successivamente, essa riprendeva l'attività a ritmo ridotto.
punto 3
Con la precitata decisione generale n. 1831/81 la Commissione ha istituito una nuova disciplina di quote che limita non solo la produzione di ciascuna impresa, ma anche la parte di questa produzione che può essere consegnata nel mercato comune (in prosieguo « quota di consegna »). La decisione prescrive che dette quote siano calcolate in funzione delle vendite effettuate dalle imprese durante un periodo di riferimento.
punto 4
Detto periodo di riferimento coincide in parte con il periodo durante il quale la Sideradria ha dovuto interrompere le sue attività. Per questo motivo i dati relativi alle vendite comunicati dalla Sideradria alla Commissione si riferiscono essenzialmente al 1979. In base ai dati suddetti, e in conformità alla decisione generale n. 1831/81, la Commissione decideva di attribuire alla Sideradria per il terzo trimestre 1981 una quota di produzione di 9798 tonnellate e una quota di consegna di 4254 tonnellate, dandone comunicazione alla Sideradria il 10 agosto 1981.
punto 5
Tuttavia, già nell'ottobre 1981, la Sideradria chiedeva alla Commissione la modifica delle quote. Essa faceva valere che la quota di produzione attribuitale era stata calcolata in base a dati errati e che la quota di consegna era stata fissata con riferimento ad un periodo durante il quale la società aveva esportato più del 70% della sua produzione in paesi extracomunitari : di conseguenza, essa avrebbe potuto smerciare nel mercato comune solo una modestissima parte della produzione attribuitale.
punto 6
La Commissione non reagiva a questa domanda. Al contrario, con lettera 25 febbraio 1982, essa informava la Sideradria di aver constatato che nel terzo trimestre 1981 la quota di produzione era stata superata di 2191 tonnellate e la quota di consegna di 6107 tonnellate.
punto 7
In risposta alla suddetta lettera, la Sideradria chiedeva nuovamente la modifica delle sue quote di produzione e di consegna.
punto 8
Il 19 agosto 1982 la Commissione rispondeva che da un esame approfondito era risultato che la quota di produzione attribuita alla Sideradria per il terzo trimestre 1981 era stata ingiustamente fissata ad un livello troppo basso. La Commissione fissava una nuova quota di produzione, che era maggiore della produzione realizzata dalla Sideradria nel terzo trimestre 1981 e quindi assorbiva il superamento constatato.
punto 9
Inoltre, nel dicembre 1982 la Commissione constatava che la Sideradria soddisfaceva le condizioni stabilite dall'art. 8, n. 2, della decisione generale n. 2804/81, del 23 settembre 1981 (GU L 278, pag. 1) che integrava la precitata decisione generale n. 1831/81. La suddetta disposizione autorizza la Commissione a modificare una quota di consegna qualora questa abbia causato, in particolare, difficoltà gravi ad un'impresa. Tuttavia, nel caso della Sideradria, la modifica non riguardava il terzo trimestre 1981. Restava così fermo il superamento accertato relativamente a detto trimestre.
punto 10
Con decisione 26 gennaio 1984, la Commissione infliggeva alla Sideradria, a causa del predetto superamento, un'ammenda calcolata in base all'aliquota massima stabilita dall'art. 12 della decisione generale n. 1831/81 ed ammontante a 503827 ECU.
punto 11
Il presente ricorso, la cui ricevibilità non è stata contestata, è diretto contro quest'ultima decisione. A sostegno dello stesso la ricorrente deduce tre mezzi relativi all'ingiustizia della decisione impugnata, agli errori commessi nello stabilire le quote ed, infine, alla violazione del principio del legittimo affidamento. La ricorrente contesta anche l'importo dell'ammenda inflittale.

SENTENZA › In diritto › Sull'ingiustizia della decisione impugnata

punto 12
La ricorrente assume che il metodo applicato per calcolare le quote si risolve, nel suo caso, in un'ingiustizia. Infatti, il rapporto tra quote di produzione e di consegna corrisponderebbe a quello intercorrente tra le vendite nel mercato comune e quelle nei paesi extracomunitari durante il periodo di riferimento. Ora, nel caso della ricorrente, il periodo di riferimento coinciderebbe con quello in cui essa ha effettuato la maggior parte delle sue consegne al di fuori del mercato comune. A seguito dell'applicazione del predetto metodo di calcolo, la quota di consegna concessa alla ricorrente risulterebbe pertanto molto modesta. Detto sistema sarebbe ingiusto perché i mercati extracomunitari sarebbero attualmente divenuti inaccessibili. Di conseguenza, la ricorrente è svantaggiata dalla sua quota di consegna, troppo limitata, potendo ora vendere unicamente nel mercato comune. Stando così le cose, l'irrogazione di un'ammenda sarebbe ingiusta.
punto 13
La ricorrente sostiene anche che nel suo caso ricorrevano tutti i presupposti per la modifica della sua quota di consegna ai sensi dell'art. 8, n. 2, della decisione generale n. 1831/81. Ora, malgrado le sue reiterate domande, la Commissione si sarebbe rifiutata di modificare con effetto retroattivo la quota di consegna per il terzo trimestre 1981.
punto 14
La Commissione si limita a sottolineare di aver calcolato la quota di consegna della ricorrente applicando scrupolosamente la normativa vigente. Non avendo impugnato la decisione con cui è stata fissata la quota suddetta, la ricorrente non potrebbe farlo nell'ambito del ricorso proposto contro la decisione con cui le si infligge l'ammenda. Quanto all'applicazione dell'art. 8, n. 2, della decisione generale n. 1831/81, la Commissione ricorda che essa ha accettato nel dicembre 1982 di modificare leggermente e non retroattivamente la quota di consegna della ricorrente. Questa, qualora non si fosse ritenuta soddisfatta, avrebbe dovuto proporre ricorso contro quest'ultima decisione.
punto 15
Si deve constatare che le decisioni con cui la Commissione, nell'agosto 1981 e nel dicembre 1982, ha fissato e, rispettivamente, modificato la quota di consegna della ricorrente sono divenute definitive in quanto non sono state impugnate nei termini prescritti dal trattato. Risulta dalla costante giurisprudenza della Corte che il ricorrente non può, in occasione di un ricorso per annullamento diretto contro una decisione individuale, eccepire l'illegittimità di altre decisioni individuali di cui fosse destinatario e che siano divenute definitive. Il mezzo della ricorrente, in quanto tende a rimettere in discussione la fissazione della quota di consegna, deve essere pertanto disatteso.

SENTENZA › In diritto › Sugli errori commessi nel fissare la quota di consegna

punto 16
La ricorrente sostiene nell'ambito di questo mezzo che i dati comunicati alla Commissione per la fissazione della quota di consegna erano errati. Per dimostrarlo, essa fa presente di aver scoperto che gli acquirenti dei suoi prodotti avevano pagato l'imposta sul valore aggiunto. Orbene, detta imposta non avrebbe dovuto essere pagata se le merci fossero state esportate dall'Italia. Le merci sarebbero state pertanto vendute in Italia, e ciò avrebbe dovuto comportare la fissazione di una quota di consegna più elevata.
punto 17
Secondo la Commissione, questo mezzo tende anch'esso a rimettere indirettamente in discussione la decisione con cui è stata fissata la quota di consegna e che è divenuta definitiva. Inoltre, la Commissione sottolinea che delle semplici fatture non sono idonee a comprovare con certezza la destinazione finale delle merci.
punto 18
Questo mezzo dev'essere disatteso. In effetti, esso è irricevibile in quanto tende a rimettere in discussione la decisione che fissa la quota di consegna e che è divenuta definitiva. Inoltre, la ricorrente non ha provato all'udienza che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte degli acquirenti attesti con certezza la destinazione finale della merce né, pertanto, che siano stati commessi errori nel calcolo del volume delle vendite fuori del mercato comune. Infatti, in taluni casi la normativa italiana obbliga gli acquirenti a versare l'imposta suddetta, anche se le merci acquistate sono in definitiva destinate all'esportazione.

SENTENZA › In diritto › Sulla violazione del principio del legittimo affidamento

punto 19
La ricorrente fa carico alla Commissione di non averla avvertita quando era opportuno del superamento della sua quota di consegna. Inoltre, il lungo periodo intercorso tra l'accertamento del superamento e la decisione con cui è stata inflitta l'ammenda l'avrebbe indotta a sperare in una soluzione favorevole. In questo contesto l'irrogazione di un'ammenda sarebbe in contrasto con il principio del legittimo affidamento.
punto 20
La Commissione sostiene di non essere tenuta ad avvertire le imprese, poiché queste sono perfettamente al corrente dei loro obblighi e della sanzione comminata per il caso di inadempimento. D'altro lato, la decisione con cui sono state inflitte le ammende sarebbe stata preceduta da talune audizioni che non avrebbero consentito alla ricorrente di nutrire speranze fallaci.
punto 21
Anche quest'ultimo mezzo dev'essere respinto poiché a torto la ricorrente invoca il principio del legittimo affidamento. Infatti, detto principio non può essere invocato dall'impresa che abbia infranto in modo manifesto la normativa vigente. Occorre aggiungere che nella fattispecie si sono svolte delle audizioni durante l'istruttoria. La ricorrente ha dovuto necessariamente rendersi conto che le sarebbe stata inflitta un'ammenda.

SENTENZA › In diritto › Sull'importo dell'ammenda

punto 22
Per ottenere la riduzione dell'ammenda inflittale la ricorrente sottolinea in primo luogo la presenza di errori nei dati da lei comunicati alla Commissione per la fissazione della sua quota di consegna.
punto 23
Pur supponendo che degli errori commessi dall'impresa stessa possano costituire una circostanza attenuante, questo argomento dev'essere comunque disatteso poiché la ricorrente non ha potuto fornire la prova di tali errori.
punto 24
La ricorrente, richiamandosi su questo punto alla decisione del dicembre 1982, con cui la Commissione ha accettato di modificare la quota di consegna attribuitale, sottolinea inoltre che la Commissione ha riconosciuto, durante il procedimento amministrativo, che la quota di consegna precedentemente fissata era insufficiente. La Commissione avrebbe dovuto tenerne conto nel fissare l'importo dell'ammenda.
punto 25
La Commissione si limita a constatare che l'aliquota in base alla quale è stata fissata l'ammenda è compatibile con la lettera della normativa vigente. Essa aggiunge che si trattava della prima ammenda inflitta nella materia di cui trattasi e che non vi era alcun precedente.
punto 26
Dall'art. 12 della decisione n. 1831/81 emerge che l'ammenda è fissata, di regola, in 75 ECU per tonnellata di superamento. Tuttavia, questa aliquota può essere aumentata a 82,5 ECU qualora l'impresa abbia superato la sua quota di oltre il 10 %, come è accaduto nella fattispecie. La Commissione ha inflitto il massimo dell'ammenda.
punto 27
Si deve ammettere che, vendendo quasi per intero nel mercato comune la sua quota di produzione, la ricorrente ha superato la sua quota di consegna in modo particolarmente patente. Tuttavia, la stessa Commissione ha riconosciuto che la quota di consegna attribuita alla ricorrente causava alla stessa gravi difficoltà. La Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione tale circostanza quando ha fissato l'aliquota dell'ammenda. Di conseguenza, l'ammenda dev'essere ridotta da 503827 ECU a 400000 ECU, cioè a 548920000 LIT.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 28
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La ricorrente, essendo rimasta sostanzialmente soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (prima sezione) dichiara e statuisce: 1) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente è ridotto da 503827 ECU a 400000 ECU, cioè a 548920000 LIT. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) La ricorrente è condannata alle spese.

Firme

Joliét Bosco O'Higgins Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 12 dicembre 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente della prima sezione R. Joliét

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