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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 262 del 1993

Decisione
decisa il 1993-05-26, depositata il 1993-06-01
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:262
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 19776

  • Contenzioso tributario
  • Componenti delle commissioni tributarie
  • Liquidazione dei compensi
  • Organizzazione delle segreterie delle commissioni
  • Impugnativa di norme ad esse attinenti
  • Estraneità rispetto al giudizio 'a quo'
  • Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza, in quanto, come già affermato, gli artt. 12 e 13 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 disciplinanti, rispettivamente, la liquidazione dei compensi ai componenti e l'organizzazione delle segreterie delle Commissioni tributarie, non incidono sui rapporti che il giudice rimettente è chiamato a decidere. - v. S. n. 196/1982, O. nn. 331/1987, 323/1987 e 177/1989.

Norme impugnate

  • art. 12 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
  • art. 13 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

Parametri

Massima n. 19777

  • Contenzioso tributario
  • Nomina e dichiarazione di decadenza dei componenti delle commissioni tributarie
  • Attribuzione delle relative competenze al ministro delle finanze
  • Prospettata violazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite al ministro per la giustizia, con incidenza sul principio della indipendenza dei giudici speciali
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
L'aver attribuito la nomina e la dichiarazione di decadenza dei componenti delle Commissioni tributarie al Ministro delle finanze non è in contrasto con le attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia, riferendosi le stesse alla sola giurisdizione ordinaria; né può dirsi violato il principio della indipendenza dei giudici speciali, che - come la Corte ha già più volte precisato - va cercata più nei modi in cui la funzione si svolge, che in quelli concernenti la nomina dei componenti i collegi giudicanti. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 110 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636). - Riguardo alla indipendenza dei giudici speciali, v. S. nn. 121/1970, 128/1974 e 196/1982.

Norme impugnate

  • art. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
  • art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

Parametri

Massima n. 19778

  • Contenzioso tributario
  • Commissioni tributarie
  • Organizzazione e funzionamento
  • Ritenuta impossibilità per i componenti dipendenti dello stato di assentarsi dal servizio (per l'espletamento delle funzioni giurisdizionali) per il tempo determinato dal presidente della commissione tributaria
  • Lamentata ingerenza da parte DI autorità estranea alla giurisdizione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata manifestamente infondata in ragione della natura "dovuta" del comportamento, cui è tenuta l'amministrazione al fine di rendere possibile il libero ed autonomo espletamento della funzione giurisdizionale da parte del proprio dipendente, regolato nel tempo e nel modo esclusivamente dal Presidente del Collegio, a nulla rilevando, per la sua inconferenza, il richiamo all'ulteriore parametro, di cui all'art. 54 Cost.. - v. O. nn. 581/1989, 397/1990, 141/1991.

Norme impugnate

  • art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
  • art. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 6, 12 e 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, 636 e sue successive modifiche ed integrazioni e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto dalla S.n.c. Cerutti e Dulio contro l'Ufficio Imposte dirette di Verbania, iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Renato Granata;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 ottobre 1992, la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, nel giudizio tra la società Cerutti e Dulio S.n.c. e l'Ufficio Imposte dirette di Verbania, avente ad oggetto rettifica di reddito d'impresa e di imponibile ILOR, ha sollevato: a) questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 6, 12 e 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, e sue successive modifiche ed integrazioni, "nella parte in cui dette norme attribuiscono al Ministro per le finanze, e non al Ministro della giustizia, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria in relazione agli artt. 108, secondo comma, e 110 della Costituzione"; b) questione di legittimità del predetto d.P.R. n. 636 del 1972, "nella parte in cui non prevede che i dipendenti dello Stato, componenti di commissione tributaria, possano assentarsi dal servizio per il tempo determinato dal Presidente del collegio giudicante, in relazione all'art. 108, secondo comma, e all'art. 54, secondo comma, della Costituzione"; che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero per la manifesta infondatezza delle questioni;
punto 2
Considerato che la questione sub a) è manifestamente inammissibile, per irrilevanza, con riguardo ai denunciati artt. 12 e 13 - in quanto dette disposizioni (che disciplinano, rispettivamente, la liquidazione dei compensi ai componenti e l'organizzazione delle segreterie delle Commissioni) non incidono sui rapporti che il giudice rimettente è chiamato a decidere, né sulla sua composizione (come, del resto, già chiarito con sentenza n. 196/1992 e con ordinanza n. 331/1987, relativamente all'art. 12, e con ordinanze n. 323/1987 e n. 177/1989, in riferimento all'art. 13) - ed è manifestamente infondata con riguardo alle residue disposizioni degli artt. 2 e 6 del predetto d.P.R., per la ragione che la nomina e la dichiarazione di decadenza dei componenti delle Commissioni (come ivi, rispettivamente, disciplinate) da parte del Ministro delle finanze, per un verso, non contrastano con le attribuzioni del Ministro di giustizia, di cui all'art. 110 Costituzione, che concernono esclusivamente la giurisdizione ordinaria e, per altro verso, non violano l'art. 108 della Costituzione, quanto alla indipendenza dei giudici speciali, che - come pure già più volte precisato - "va cercata piuttosto nei modi con i quali si svolge la funzione che non in quelli concernenti la nomina dei membri" (cfr. sentenze nn. 121/1970; 128/1974; 196/1982); che, a sua volta, la questione sub b) è manifestamente infondata in ragione della natura "dovuta" dal comportamento "cui è tenuta l'Amministrazione al fine di rendere possibile il libero ed autonomo espletamento della funzione giurisdizionale da parte del proprio dipendente, (espletamento) regolato nel tempo e nel modo esclusivamente dal Presidente del Collegio': così come già reiteratamente precisato con precedenti ordinanze nn. 581/1989, 397/1990, 141/1991, in relazione all'art. 108 della Costituzione, mentre nulla aggiunge, per la sua inconferenza, il richiamo, come nella specie operato, al parametro ulteriore dell'art. 54 della Costituzione;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e sue successive modifiche ed integrazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 108, secondo comma e 110 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di Verbania con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 6 del citato d.P.R. 636/1972, in relazione agli artt. 108, secondo comma, e 110 della Costituzione, e di legittimità dello stesso decreto per contrasto con gli artt. 108, secondo comma, e 54, secondo comma, della Costituzione, sollevate con la medesima ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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