Sez. U, Sentenza n. 18499 del 20/08/2009 (Rv. 609177 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Terza pronuncia passata in giudicato con statuizione, esplicita o implicita, sulla giurisdizione e decisione nel merito - Conseguenze sul dedotto conflitto reale, positivo o negativo, di giurisdizione - Risoluzione del conflitto alla stregua della regola discendente, in termini di giurisdizione, dal giudicato - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
In tema di conflitto negativo di giurisdizione, l'esistenza di due pronunce contrastanti sulla giurisdizione a conoscere la medesima controversia, declinata da entrambe, radica di per sé nelle parti un interesse alla risoluzione del conflitto in considerazione della situazione di stallo processuale. Ove però sulla stessa questione sia intervenuta una terza pronuncia che parimenti abbia statuito - esplicitamente o implicitamente - sulla giurisdizione e deciso la causa nel merito, passando in giudicato, la giurisdizione è definitivamente fissata nei termini del giudicato ed il conflitto va risolto sulla base della regola discendente, in termini di giurisdizione, dal giudicato. (Nella specie la S.C., ravvisata l'identità della "causa petendi" e della situazione sostanziale - l'asserita violazione di una riserva di posti, di cui all'art. 5 della legge n. 145 del 2002, fissata dalla legge per la progressione alla qualifica di dirigenti di seconda fascia - dedotte nei giudizi instaurati innanzi al giudice ordinario conclusisi, il primo, con sentenza di merito passata in giudicato, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità delle assunzioni dei dirigenti definite con deliberazione commissariale ed il secondo, dopo la declinatoria della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, con la declinatoria della giurisdizione in ordine all'accertamento del diritto dei ricorrenti all'assunzione come dirigenti di II fascia - ha ritenuto che le due controversie ponessero la stessa questione di giurisdizione, affermando il principio di cui in massima e risolvendo il denunciato conflitto negativo di giurisdizione nel senso della giurisdizione del giudice ordinario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 n. 1, Legge 15/07/2002 num. 145 art. 5 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)