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Sez. 2, Sentenza n. 5308 del 04/03/2013 (Rv. 625442 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Produzione di documenti nuovi - Accettazione di controparte - Rilevanza - Limiti e condizioni.
Stato
decisa il 2013-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625442-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Nel rgime dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., introdotto dalla legge n. 353 del 1990, la produzione di documenti nuovi in appello non si ha per accettata dalla controparte solo perché essa non ne abbia immediatamente eccepito la tardività, salvi gli effetti della sua eventuale acquiescenza al provvedimento col quale il giudice d'appello abbia ammesso la produzione tardiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)