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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 93 del 1970

Decisione
decisa il 1970-06-03, depositata il 1970-06-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:93
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 5054

  • Sicurezza pubblica
  • Divieto di comparire mascherati in luogo pubblico o aperto al pubblico
  • Contravvenzione ex art. 85 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773
  • Art. 220: arresto obbligatorio in flagranza
  • Violazione degli artt. 13, secondo comma, e 25, secondo comma, della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Cfr.: sent. 39/70.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1969 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Massarini Pietro, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970. Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza;
punto 1
Ritenuto che l'ordinanza del pretore di Genova solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773), nella parte in cui prevede l'arresto in flagranza per il reato di cui all'art. 85 dello stesso testo unico, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione;
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 39 dell'11 marzo 1970. questa Corte ha dichiarato la illegittimità dell'art. 220 ridetto, perché prevede l'obbligo dell'arresto ad opera della polizia giudiziaria per il reato di cui all'art. 85, che è punibile solo con l'ammenda, sicché la parte dell'art. 220 che si richiama all'art. 85 ha cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 25 marzo 1970;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui si richiama all'art. 85 dello stesso testo unico. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze