Sez. 1, Sentenza n. 239 del 05/02/1970 (Rv. 345062 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IGE - IMPORTAZIONI - IN GENERE - IMPORTAZIONE DI NAVE STRANIERA ARMATA - DESTINAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN'IMPRESA MARITTIMA IN ITALIA - QUALIFICAZIONE DELLA NAVE COME MERCE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IGE - IMPORTAZIONI - IN GENERE - IMPORTAZIONE DI NAVE STRANIERA ARMATA - DESTINAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN'IMPRESA MARITTIMA IN ITALIA - QUALIFICAZIONE DELLA NAVE COME MERCE - ESCLUSIONE.*
La nave armata, oggetto di compravendita tra imprenditori commerciali ed importata per essere destinata all'Esercizio dell'impresa marittima in Italia, non puo considerarsi 'mercè ai sensi dell'art 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, in quanto non e bene destinato allo scambio, al consumo o alla produzione, ma, destinata a formare oggetto dell'impresa commerciale marittima, e investimento di capitali, perche concorre a formare (quando non costituisca da sola< l'azienda marittima, destinata, nelle mani dell'imprenditore marittimo, allo Esercizio dell'impresa. (V 3641-68 massima n 336918 3732-68, massima n 337074 2303-69 massima n 341708).*
Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)