Sez. 1, Sentenza n. 10212 del 25/09/1992 Ud. (dep. 23/10/1992) Rv. 192294 - 01
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - Divieto di "reformatio in peius" | Attribuzione di provvisionale - Estensione del divieto alle statuizioni di natura civile della sentenza - Esclusione - Difetto di impugnazione della parte civile - Non ostatività.
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - Divieto di "reformatio in peius"
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di secondo grado che, in assenza di appello della parte civile sul punto relativo alla mancata liquidazione da parte del primo giudice di una somma a titolo di provvisionale, riconosca il diritto della parte stessa, cui era stato negato nella precedente fase.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)