Sez. L, Sentenza n. 3703 del 10/08/1977 (Rv. 387358 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO - CONSEGUENZE - DEROGABILITA - CONDIZIONI - INTERRUZIONE UNILATERALE DEL PERIODO DI PREAVVISO AD OPERA DELLA PARTE ORIGINARIAMENTE NON RECEDENTE - OBBLIGHI A SUO CARICO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO - CONSEGUENZE - DEROGABILITA - CONDIZIONI - INTERRUZIONE UNILATERALE DEL PERIODO DI PREAVVISO AD OPERA DELLA PARTE ORIGINARIAMENTE NON RECEDENTE - OBBLIGHI A SUO CARICO.*
Il principio, in base al quale il preavviso di licenziamento nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la prosecuzione del rapporto medesimo e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine, puo essere derogato per accordo delle parti, se esse, prima della scadenza, pattuiscano l'esonero immediato degli obblighi relativi alle reciproche prestazioni; l'interruzione unilaterale del periodo di preavviso, operata dalla parte, originariamente non recedente, la obbliga invece a corrispondere all'altra parte l'indennita sostitutiva di preavviso, prevista dall'art 2118 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)