Sez. U, Sentenza n. 23318 del 04/11/2009 (Rv. 609819 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Modifica dell'entità della sanzione ex art. 23 della legge n. 689 del 1981 - Potere del giudice - Natura - Sostituzione nel potere sanzionatorio della P.A. - Esclusione - Conseguenze - Decorrenza delle maggiorazioni dovute per il ritardo nel pagamento - Dalla data della sentenza - Esclusione - Dalla data nell'originario provvedimento amministrativo sanzionatorio - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, l'esercizio da parte del giudice del potere di modificare l'ordinanza amministrativa anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta (previsto dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981) non comporta la sostituzione dell'autorità giudiziaria nel potere sanzionatorio della P.A. e la conseguente emissione di un nuovo provvedimento amministrativo, bensì l'esercizio di un sindacato intrinseco circa la congruità dell'importo sanzionatorio rispetto alla fattispecie in contestazione. Ne deriva che, nel caso in cui il giudice eserciti siffatto potere, riducendo l'ammontare della sanzione irrogata, il termine iniziale al quale occorre fare riferimento per l'accertamento di un eventuale ritardo nel pagamento da parte del soggetto sanzionato e, dunque, del diritto dell'ente a conseguire le maggiorazioni previste dall'art. 27 della citata legge, è costituito dalla data di emissione del provvedimento amministrativo opposto e non dalla data in cui è diventata esecutiva la sentenza che ha deciso sull'opposizione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)