Sez. 1, Sentenza n. 5831 del 02/12/1994 Cc. (dep. 23/01/1995) Rv. 200039 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza | Chiamata in correità - Idoneità a costituire, anche da sola, grave indizio di colpevolezza - Possibilità - Condizioni - "Ratio".
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza
La chiamata in correità può essere anche da sola sufficiente a integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti, ai fini dell'adozione o del mantenimento di una misura cautelare personale, dall'art. 273, comma primo, cod. proc. pen., quando il giudice accerti che essa non è frutto di strumentalizzazioni deviatrici. L'art. 192 cod. proc. pen., infatti, considera detta chiamata un elemento di prova utile ai fini dell'affermazione della responsabilità, per cui essa rappresenta un "quid pluris" rispetto all'indizio necessario per l'applicazione di una misura cautelare personale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)