Sez. 3, Sentenza n. 666 del 24/03/1961 (Rv. 880986 - 01)
ESECUZIONE FORZATA IN GENERE - CONTESTAZIONE FRA ALTRI SOGGETTI - DEBITORE ESECUTATO - CONTRADDITTORE NECESSARIO - FATTISPECIE -CONTUMACIA - DECLARATORIA - MANCANZA - IRRILEVANZA. INTERVENTO IN CAUSA - LITISCONSORTE NECESSARIO - INTERVENTO VOLONTARIO IN APPELLO - SANATORIA.
ESECUZIONE FORZATA IN GENERE - CONTESTAZIONE FRA ALTRI SOGGETTI - DEBITORE ESECUTATO - CONTRADDITTORE NECESSARIO - FATTISPECIE -CONTUMACIA - DECLARATORIA - MANCANZA - IRRILEVANZA. INTERVENTO IN CAUSA - LITISCONSORTE NECESSARIO - INTERVENTO VOLONTARIO IN APPELLO - SANATORIA.
Il debitore esecutato è parte necessaria del processo in rapporto alle contestazioni originate dalla procedura esecutiva, anche se sorte tra gli altri soggetti (nella specie, controversia circa la sussistenza di diritti di prelazione). La Mancanza della dichiarazione di contumacia della parte, regolarmente citata e non comparsa, non incide sulla regolarità del rapporto processuale. La norma dell'art.102 cod. proc. civ., relativa al litisconsorzio necessario, non vieta che partecipi al giudizio di appello, per volontario intervento, un soggetto che avrebbe dovuto partecipare al giudizio di prima istanza, quando questi accetti ciò che senza il suo intervento fu fatto e deciso, eliminando così, mediante la sua manifestazione di volonta, e con effetto retroattivo, le incorse irregolarita processuali per il venir meno dell'interesse alla rilevabilità delle relative eccezioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)