Sez. 4, Sentenza n. 2198 del 15/10/1985 Ud. (dep. 18/03/1986) Rv. 172167 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - SENTENZA DICHIARATIVA DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - RICORSO PER CASSAZIONE - CONVERTIBILITÀ IN APPELLO.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - SENTENZA DICHIARATIVA DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - RICORSO PER CASSAZIONE - CONVERTIBILITÀ IN APPELLO.*
Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 512 n. 2 cod. proc. pen. (sent. Corte cost. 224/83) nel sistema delle impugnazioni contro la sentenza di Estinzione del reato per amnistia o prescrizione deve considerarsi introdotto un grado di giudizio (appello) in precedenza non previsto dall'ordinamento giuridico. Pertanto, se al momento della caducazione della norma dichiarata illegittima la fase d'impugnazione non si sia ancora esaurita, il ricorso per Cassazione, proposto contro la sentenza dichiarativa di una delle cause estintive sopra indicate, si converte in appello per consentire al giudice di merito competente di riesaminare gli Atti ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 152 comma secondo cod. proc. pen.. (Conf mass n 165564).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 512 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)