Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 74 del 2003
Massime (1)
Massima n. 27629
- Circolazione stradale
- Sospensione provvisoria della patente di guida
- Mancata limitazione del provvedimento sospensivo prefettizio ai soli conducenti per i quali il possesso della patente di guida è obbligatorio
- Lamentata irragionevolezza
- Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto non prevede che il Prefetto disponga la sospensione provvisoria della patente di guida limitatamente ai soli conducenti di veicoli per i quali è obbligatorio il possesso della patente di guida. Infatti il rimettente omette completamente di descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio e non specifica in alcun modo le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata. - Sui requisiti dell'ordinanza di rimessione necessari per dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, v. citate ordinanze n. 1/2003 e n. 499/2002.
Norme impugnate
- art. 223, comma 2, codice della strada.
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 14 febbraio 2002 dal Giudice di pace di Rimini nel procedimento civile vertente tra Augusto Metafune e il Prefetto di Rimini, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2003 il Giudice relatore Franco Bile.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 febbraio 2002, il Giudice di pace di Rimini, «rilevato come l'istanza concernente la questione di legittimità costituzionale sia rilevante e non manifestamente infondata», ha censurato - in riferimento all'art. 3 della Costituzione [non esplicitamente evocato] - l'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in quanto «non appare conforme al principio di ragionevolezza laddove non prevede che il Prefetto disponga la sospensione provvisoria della patente di guida limitatamente ai soli conducenti di veicoli per i quali è obbligatorio il possesso della patente di guida»;
che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di non fondatezza della sollevata questione.
punto 2
Considerato che il rimettente omette completamente di descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio e - salvo un generico rinvio ad una non precisata istanza di parte - non specifica in alcun modo le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata in riferimento al principio di ragionevolezza;
che l'ordinanza di rimessione non è idonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale, per difetto assoluto di motivazione in ordine ai requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione, che pertanto deve essere dichiarata, secondo il costante orientamento di questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 1 del 2003 e n. 499 del 2002), manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Rimini, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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