Sez. L, Sentenza n. 3510 del 24/05/1986 (Rv. 446455 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONE E CONCORSI - ART. 2103 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONE E CONCORSI - ART. 2103 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Il rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione è disciplinato in modo autonomo ed organico dal R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e dal relativo regolamento all. A, i quali, con le successive leggi di integrazione, costituiscono un compiuto corpus normativo applicabile, come diritto speciale, a tutti gli istituti che riguardano il trattamento ed il governo del personale. Consegue che la promozione degli agenti alla categoria superiore è disciplinata dagli artt. 15 e 18 del regolamento all. A al citato R.d., con esclusione della applicazione dell'art. 2103 cod. civ.. (V 6465/84, mass n 438045; (V 1769/84, mass n 433836).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)