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Sez. L, Sentenza n. 21069 del 19/10/2015 (Rv. 637360 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Conversione in contratto a tempo indeterminato - Indennità di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637360-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In tema di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, i criteri di quantificazione dell'indennità di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015, si applicano solo ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, avendo la nuova disciplina carattere innovativo, anche in considerazione dell'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 32 della l. n. 183 del 2010 ad opera dell'art. 55, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 81 del 2015, e difettando una specifica disposizione transitoria che ne preveda l'applicabilità ai contratti in corso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/05/2015 num. 81 art. 28 com. 2, Decreto Legisl. 15/05/2015 num. 81 art. 28 com. 3, Legge 24/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Legge 24/11/2010 num. 183 art. 32 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)