Sez. 6, Sentenza n. 20509 del 08/05/2003 Cc. (dep. 08/05/2003) Rv. 225720 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Trasmissione del verbale di arresto o fermo - Autorizzazione a dilazionarla - Presupposti- Difficoltà organizzative degli uffici giudiziari- Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
La facoltà che l'art. 386 comma terzo cod.proc.pen. concede al pubblico ministero di autorizzare una <<dilazione maggiore>> per la trasmissione del verbale di fermo o di arresto va esercita caso per caso, con riferimento alle specifiche circostanze di fatto, di tempo e di luogo, nelle quali la trasmissione degli atti entro le prescritte 24 ore può risultare impossibile ovvero oggettivamente difficoltosa. In tali oggettive difficoltà non possono essere ricomprese le modalità organizzative o gli orari degli uffici giudiziari, che invece devono essere articolati secondo le priorità delle funzioni e delle competenze istituzionali, tra cui anche la pronta attivazione del pubblico ministero per l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato ai sensi dell'art. 389 cod.proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 386 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)