Sez. 1, Sentenza n. 25221 del 17/02/2012 Ud. (dep. 26/06/2012) Rv. 253097 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA | Reato di cui all'art. 677 comma terzo, cod. pen. - Esenzione da responsabilità - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA
In tema di omissione dei lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, è, sufficiente, per andare esenti da responsabilità, intervenire sugli effetti anziché sulla causa della rovina, prevenendo la specifica situazione di pericolo indicata dalla norma incriminatrice con opere provvisorie ed urgenti oppure interdicendo, ove ciò sia possibile, l'accesso o il transito nelle zone pericolanti. (Nella specie, la Corte ha censurato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata l'omissione dei lavori in base al solo dato meramente formale del mancato rilascio del certificato di eliminato pericolo da parte di professionista abilitato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 677 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)