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Sez. 2, Sentenza n. 567 del 30/01/1985 (Rv. 438774 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - ORDINANZA DEL G.E. DICHIARATIVA DELL'INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO - OPPOSIZIONE EX ART. 617 COD. PROC. CIV. PROPOSTA DAL CREDITORE INTERVENUTO - POTERI DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELL'EVENTUALE DIVERSA RAGIONE DI ILLEGITTIMITÀ DELLA ORDINANZA IMPUGNATA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438774-01

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - ORDINANZA DEL G.E. DICHIARATIVA DELL'INAMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO - OPPOSIZIONE EX ART. 617 COD. PROC. CIV. PROPOSTA DAL CREDITORE INTERVENUTO - POTERI DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELL'EVENTUALE DIVERSA RAGIONE DI ILLEGITTIMITÀ DELLA ORDINANZA IMPUGNATA - ESCLUSIONE.*

Qualora il creditore, intervenuto nel processo esecutivo, proponga opposizione, a norma dell'art. 617 cod. proc. civ., avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa della inammissibilità dell'intervento medesimo, il giudice di tale opposizione ha il potere-dovere di sindacare detto provvedimento solo in relazione ai profili dedotti dall'istante, e, pertanto, non può rilevarne d'ufficio l'eventuale diversa ragione di illegittimità (nella specie: derivante dal fatto che l'ammissibilità dello intervento non era stata oggetto di tempestiva contestazione da parte dei controinteressati).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 525, Cod. Civ. art. 617

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)