Sez. L - , Sentenza n. 29966 del 13/10/2022 (Rv. 665824 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Cumulo dei contributi ex art. 1 del d.lgs. n. 42 del 2006 - Presupposti - Agenti di commercio - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - In genere.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
Il regime del cumulo dei contributi versati presso diverse gestioni previdenziali, di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 42 del 2006, consente la totalizzazione a condizione che i periodi assicurativi non siano coincidenti sicché ne va esclusa l'applicabilità agli agenti e rappresentanti di commercio il cui trattamento pensionistico, gravante sul fondo di previdenza gestito dall'Enasarco, non sostituisce il regime generale con caratteri di esclusività ed autonomia ma lo integra, con persistente e contemporanea obbligatorietà dell'iscrizione all'INPS.
Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., Legge 02/02/1973 num. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/04/1968 num. 758, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 42 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)