diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9781 del 25/03/2022 (Rv. 664454 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA | Controversia relativa all’indennità per miglioramenti apportati al fondo rustico - Inclusione - Domanda formulata ai sensi dell’art. 2041 c.c. - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664454-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA

La controversia relativa all'indennità per i miglioramenti apportati ad un fondo agricolo, oggetto di contratto di affitto di azienda agricola, rientra nella competenza esclusiva delle sezioni specializzate agrarie, essendo attribuite a detto giudice tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi del rapporto che del suo funzionamento o della sua cessazione, anche ove la decisione venga assunta sulla base delle norme generali del codice civile; è irrilevante, pertanto, che la domanda sia proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. piuttosto che dell'art. 17 della l. n. 203 del 1982, stante la natura indennitaria, e non risarcitoria, della

pretesa azionata, che configura una ipotesi di responsabilità da atto lecito connessa con attività realizzate nell'esecuzione del contratto.

Cod. Civ. art. 2041, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1173

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)