diritto.io

REGOLAMENTO (CEE) N. 2988/74 DEL CONSIGLIO del 26 novembre 1974 relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75, 79 e 87,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

considerando che le disposizioni del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea conferiscono alla Commissione il potere di comminare ammende, sanzioni e penalità di mora alle imprese e alle associazioni di imprese che violino il diritto comunitario in materia di informazioni e di accertamenti o di divieto di discriminazione, di intese o di abuso di posizione dominante; che dette disposizioni non prevedono tuttavia alcuna prescrizione;

considerando che, nell'interesse della certezza del diritto, è necessario introdurre il principio della prescrizione e regolarne le modalità di applicazione; che una tale regolamentazione, per essere completa, deve contemplare tanto il potere di comminare ammende e sanzioni quanto il potere di procedere all'esecuzione delle decisioni che comminano ammende, sanzioni e penalità di mora; che in essa si devono fissare i termini della prescrizione, la sua data di decorrenza nonché gli atti che la interrompono o la sospendono; che, in proposito, occorre tener conto degli interessi delle imprese e delle associazioni d'imprese, come pure delle esigenze inerenti alla prassi amministrativa;

considerando che il presente regolamento deve applicarsi alle disposizioni pertinenti del regolamento n. 11 relativo all'abolizione delle discriminazioni in materia di prezzi e condizioni di trasporto, ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea3, del regolamento n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato4, e del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili5, che esso deve anche applicarsi alle disposizioni pertinenti dei futuri regolamenti nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Prescrizione dell'azione

1. Il potere della Commissione di comminare ammende o sanzioni per le infrazioni alle disposizioni del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea è soggetto ad un termine di prescrizione di:

  1. a) tre anni per le infrazioni alle disposizioni relative alle domande o notificazioni delle imprese o associazioni di imprese, alla ricerca di informazioni o all'esecuzione di accertamenti;

  2. b) cinque anni per le altre infrazioni.

2. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni permanenti o continuate, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata l'infrazione.

Art. 2

Interruzione della prescrizione dell'azione

1. La prescrizione dell'azione si interrompe con qualsiasi atto della Commissione o di uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'accertamento o della repressione dell'infrazione. La prescrizione è interrotta a partire dal giorno in cui l'atto è notificato ad almeno un'impresa, o associazione di imprese, che abbia partecipato all'infrazione. Costituiscono in particolare atti interruttivi della prescrizione;

  1. a) le domande scritte di informazioni della Commissione o dell'autorità competente di uno Stato membro, su richiesta della Commissione, nonché le decisioni con cui la Commissione esige le informazioni richieste;

  2. b) i mandati scritti di accertamento rilasciati ai propri agenti dalla Commissione o dall'autorità competente di uno Stato membro, su richiesta della Commissione, nonché le decisioni con cui la Commissione ordina accertamenti;

  3. c) l'apertura di un procedimento da parte della Commissione;

  4. d) la comunicazione degli addebiti mossi dalla Commissione.

2. L'interruzione della prescrizione vale nei confronti di tutte le imprese ed associazioni di imprese che abbiano partecipato all'infrazione.

3. Per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. La prescrizione opera tuttavia al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto, se la Commissione non ha comminato una sanzione o un'ammenda entro tale termine; questo termine è prolungato della durata della sospensione di cui all'articolo 3.

Art. 3

Sospensione della prescrizione dell'azione

La prescrizione dell'azione rimane sospesa per il tempo in cui pende dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la decisione della Commissione.

Art. 4

Prescrizione dell'esecuzione

1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni che comminano ammende, sanzioni o penalità di mora per infrazioni alle disposizioni del diritto dei trasporti o della concorrenza della Comunità economica europea si prescrive in cinque anni.

2. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui la decisione è divenuta inoppugnabile.

Art. 5

Interruzione della prescrizione dell'esecuzione

1. La prescrizione dell'esecuzione è interrotta:

  1. a) dalla notificazione di una decisione che modifica l'ammontare iniziale dell'ammenda, della sanzione o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica;

  2. b) da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda, della sanzione o della penalità di mora.

2. Dopo ogni interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Art. 6

Sospensione della prescrizione dell'esecuzione La prescrizione dell'esecuzione rimane sospesa:

  1. a) per tutto il periodo per il quale è stata concessa un'agevolazione di pagamento;

  2. b) per tutto il periodo in cui l'esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Art. 7

Applicazione nel tempo

Il presente regolamento si applica anche alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 1974. Per il Consiglio Il Presidente J. LECANUET