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Sez. 3, Sentenza n. 16283 del 31/07/2015 (Rv. 636216 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto di assicurazione fideiussoria - Disciplina del rapporto di assicurazione - Applicabilità - Condizioni - Volontà delle parti espressa nel contratto - Necessità.
Stato
decisa il 2015-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636216-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui quella relativa al termine annuale di prescrizione, di cui all'art. 2952, comma 1, c.c.) solo quando sia accertato, mediante l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti tra l'assicuratore e l'altro contraente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)