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Sez. 5, Ordinanza n. 672 del 23/10/1975 Cc. (dep. 11/12/1975) Rv. 131430 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELLA SENTENZA CONTUMACIALE - DECORRENZA DEL TERMINE - MANCATA NOTIFICAZIONE DELL'ESTRATTO - COMUNICAZIONE DI ORDINE DI CARCERAZIONE - EQUIPOLLENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131430-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELLA SENTENZA CONTUMACIALE - DECORRENZA DEL TERMINE - MANCATA NOTIFICAZIONE DELL'ESTRATTO - COMUNICAZIONE DI ORDINE DI CARCERAZIONE - EQUIPOLLENZA - LIMITI.*

Il termine per impugnare una sentenza contumaciale, in Mancanza di una rituale notifica per estratto ex art 500 cod proc pen, puo decorrere dalla comunicazione di un atto ufficiale equipollente, come un ordine di carcerazione, che contenga gli estremi dell'estratto della sentenza e consenta quindi la conoscenza del dispositivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 581

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)