Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 178 Notificazioni col mezzo della posta
1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.
2. E' valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.
3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilita' del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alla notificazione nei modi ordinari.
Art. 179 Nullita' delle notificazioni
1. La notificazione e' nulla se l'atto e' stato notificato incompletamente, fuori dei casi in cui la legge consente la notificazione per estratto; se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; se sono state violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione delle persone di cui al secondo capoverso dell'art. 169; se e' stata omessa l'affissione o non e' stata data la comunicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'art. 169; se vi e' incertezza assoluta sulla data della notificazione ovvero sul richiedente o sul destinatario e, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'art. 170, se non e' stato dato avviso al difensore dell'avvenuto deposito.
Capo VI. Dei termini
Art. 180 Regole generali
1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.
2. I termini a giorni, a mesi e ad anni si computano secondo il calendario comune.
3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
4. Nel computo dei termini non si comprende l'ora o il giorno in cui ne e' iniziata la decorrenza; l'ultima ora o l'ultimo giorno del termine e' in questo computato, se la legge non dispone altrimenti.
5. Quando e' prefisso soltanto il momento finale del termine, le unita' di tempo stabilite per il termine stesso si computano intere e libere.
Art. 181 Scadenza speciale dei termini
1. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui secondo i regolamenti l'ufficio viene chiuso al pubblico.
Art. 182 Termini stabiliti a pena di decadenza. Abbreviazione di termini
1. I termini stabiliti a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvi i casi eccettuati dalla legge.
2. La parte a favore della quale e' stabilito un termine puo' chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del giudice o dal segretario del pubblico ministero procedente.
Art. 183 Prolungamento dei termini di comparizione
1. Per l'imputato la cui residenza, risultante dagli atti o indicata a norma dell'articolo 171, e' fuori del Comune nel quale ha sede il giudice o il pubblico ministero procedente, il termine per comparire e' prolungato del numero dei giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento non puo' essere minore di un giorno per ogni duecento chilometri di distanza, quando e' possibile l'uso di mezzi ferroviari, e per ogni trenta chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del Comune predetto.
2. Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del termine e' stabilito dal magistrato.
3. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'Autorita' giudiziaria emette ordine o invito di presentazione.
Art. 183-bis Restituzione in termini. Effetti della restituzione
1. Le parti possono essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore.
2. Se e' stata pronunciata sentenza contumaciale, o decreto di condanna, puo' essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione nonche' per la presentazione dei motivi anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata gia' proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale e' stata notificata a norma dell'articolo 170, dell'articolo 173 o dell'articolo 177-bis, egli non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
3. L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cesso' il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, ovvero, nei casi di cui al comma precedente, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto. La restituzione non puo' essere concessa piu' di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
4. Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa; se e' stata pronunciata sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione o sulla opposizione.
5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione o dell'opposizione ovvero per la presentazione dei motivi, puo' essere impugnata solo con la sentenza che decide sull'impugnazione o sull'opposizione.
6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine puo' essere proposto ricorso per cassazione.
7. Con il provvedimento che accoglie l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna, il giudice ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto in esecuzione della sentenza stessa.
8. Quando la restituzione e' concessa ai sensi del secondo comma, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la data in cui e' notificato alla parte l'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.
Capo VII. Delle nullità
Art. 184 Regole generali
1. L'inosservanza delle forme prescritte per gli atti processuali e' causa di nullita' soltanto nei casi in cui questa e' comminata espressamente dalla legge.
Art. 185 Nullita' d'ordine generale
1. Si intende sempre prescritta a pena di nullita' l'osservanza delle disposizioni concernenti:
1) la nomina e le altre condizioni di capacita' del giudice stabilite dalle leggi d'ordinamento giudiziario e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi giudicanti;
2) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale; la sua partecipazione al procedimento e ad ogni atto in cui la legge la dichiara obbligatoria;
3) l'intervento, l'assistenza, e la rappresentanza dell'imputato, nei casi e nelle forme che la legge stabilisce.
2. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullita' prevedute da questo articolo che riguardano la capacita' e la costituzione del giudice o la iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale ovvero che derivano dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del difensore nel dibattimento.
3. Tutte le altre nullita' prevedute dal presente articolo sono rilevabili anche d'ufficio, ma non possono essere piu' rilevate, ne' dedotte, quando si sono verificate nell'istruzione, dopo che siano state compiute le formalita' d'apertura del dibattimento o, se si sono verificate nel giudizio di primo o di secondo grado o in quello di rinvio, dopo che sia stato definito il grado successivo del giudizio.
Art. 186 Inosservanza delle norme sulla tassa di bollo
1. Quando la legge assoggetta alla tassa di bollo un determinato atto, la mancanza o l'insufficienza del bollo non rende inammissibile ne' impedisce il compimento dell'atto medesimo, salvo le sanzioni finanziarie previste dalla legge.
Art. 187 Sanatorie generali
1. Il giudice che rileva una causa di nullita' provvede Immediatamente ad eliminarla, se e' possibile. Se non e' possibile, pronuncia ordinanza con la quale, dichiarata la nullita', da' i provvedimenti indicati nell'articolo 189, salvo quanto e' disposto nella prima parte e nel primo capoverso dell'art. 522.
2. Il pubblico ministero e le altre parti non possono opporre le nullita' alle quali hanno dato o sono concorsi a dar causa o relative a disposizioni alla cui osservanza non hanno interesse.
3. La nullita' di un atto e' sanata se nonostante l'irregolarita' l'atto ha egualmente conseguito il suo scopo rispetto a tutti gli interessati. La nullita' e' pure sanata se l'interessato ha anche tacitamente accettato gli effetti dell'atto.
Art. 188 Sanatoria delle nullita' delle citazioni
1. La nullita' d'una richiesta o di un decreto di citazione e della sua notificazione, oltre che per le cause generali prevedute dalla legge, e' sanata dal fatto che la parte interessata sia comparsa.
2. La parte la quale dichiari che la comparizione e' determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarita' ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice ritenga di rinviare il dibattimento a termini dell'articolo 432.
Art. 189 Effetti della dichiarazione di nullita'
1. La nullita' di un atto, quando e' dichiarata, rende nulli quelli consecutivi che da esso dipendono. La nullita' della notificazione rende nullo il decreto di citazione.
2. Il giudice, nel dichiarare la nullita' di un atto, stabilisce anche d'ufficio se la nullita' si comunica a determinati atti anteriori o contemporanei connessi con quello annullato.
3. Il giudice che dichiara la nullita' ordina la rinnovazione o la rettificazione degli atti, qualora sia necessaria e possibile, disponendo altresi' che venga eseguita a spese del cancelliere, del segretario o dell'ufficiale giudiziario, se la causa della nullita' e' imputabile ad una di tali persone per dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni.
Capo VIII. Delle impugnazioni
Art. 190 Regole generali
1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
2. I provvedimenti che la legge non dichiara espressamente soggetti ad un determinato mezzo di impugnazione sono inoppugnabili anche se sono connessi con provvedimenti impugnabili. Sono tuttavia sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non siano altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla liberta' personale e le sentenze, salvo quelle di rinvio a giudizio e quelle relative alla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza ai sensi dell'art. 51.
3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui ai quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue fra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.
4. Per proporre un mezzo d'impugnazione e' in ogni caso necessario avervi interesse.
5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai provvedimenti dati dal giudice nei procedimenti speciali o incidentali.
Art. 191 Impugnazioni del pubblico ministero
1. Il procuratore del Re e il procuratore generale presso la corte d'appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state nel procedimento le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Possono altresi' proporre impugnazione nonostante l'impugnazione del pubblico ministero di grado inferiore, ovvero l'acquiescenza di questo.
Art. 192 Impugnazione dell'imputato, dei genitori del tutore e del difensore
1. L'imputato puo' proporre l'impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
2. I genitori per i figli minori sottoposti alla loro potesta' o il tutore per le persone soggette a tutela possono, senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.
3. L'impugnazione puo' anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore puo' proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste.
Art. 193 Dichiarazione dell'imputato contraria alla impugnazione proposta dal difensore; concorso della dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato con quelle proposte dal difensore, dai genitori o dal tutore
1. Nel caso indicato dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, l'imputato puo' togliere effetto con la propria dichiarazione contraria all'impugnazione per lui proposta dal difensore. La dichiarazione e' fatta nei modi indicati nell'ultimo capoverso dello art. 206. Per la validita' di tale dichiarazione, quando si tratta di minorenni o di altri incapaci, e' necessario il concorso della volonta' di chi esercita su essi la patria, potesta' o l'autorita' tutoria.
2. Se tanto l'imputato quanto le altre persone indicate nell'articolo precedente hanno proposto impugnazione si tiene conto per ogni effetto soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i vari atti siavi contraddizione. Negli altri casi la regolarita' di un'impugnazione sana l'irregolarita' dell'altra, anche in relazione ai motivi.
Art. 194 Impugnazioni del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per l'ammenda
1. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per l'ammenda possono proporre l'impugnazione nei casi in cui questa e' consentita all'imputato, oltre che contro i capi della sentenza che pronunciano la loro condanna, anche contro quelli che dichiarano la colpevolezza dell'imputato, sempre che la loro responsabilita' sia stata ritenuta nella sentenza.
2. Le dette persone possono proporre le impugnazioni ad esse spettanti nonostante l'inazione dell'imputato, la sua dichiarazione di non volere impugnare o la rinuncia all'impugnazione ovvero l'inammissibilita' di questa per causa diversa dalla inoppugnabilita' del provvedimento.
Art. 195 Impugnazioni della parte civile
1. La parte civile, se trattasi di sentenza impugnabile dal pubblico ministero, puo' proporre l'impugnazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili, quando vi e' stata condanna dell'imputato, e contro la condanna alle spese e al risarcimento del danno pronunciata a carico di essa, quando l'imputato e' stato prosciolto.46
Art. 196 Impugnazioni del pubblico ministero per interessi civili
1. Il pubblico ministero puo' proporre impugnazione, nel caso di condanna dell'imputato, contro i capi della sentenza riguardanti le istanze proposte a norma dell'articolo 105.
Art. 197 Forma della dichiarazione d'impugnazione
1. L'impugnazione si propone a pena d'inammissibilita' con dichiarazione, nella quale debbono essere indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso e il procedimento al quale si riferisce.