Sez. U, Sentenza n. 698 del 11/03/1971 (Rv. 350478 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA PA - CONCLUSI JURE PRIVATORUM - CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO APPARTENENTE AD UN ENTE PUBBLICO CONCLUSO A MEZZO DI AGGIUDICAZIONE - CONTROVERSIA SULLA PEREQUAZIONE DEL CANONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA PA - CONCLUSI JURE PRIVATORUM - CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO APPARTENENTE AD UN ENTE PUBBLICO CONCLUSO A MEZZO DI AGGIUDICAZIONE - CONTROVERSIA SULLA PEREQUAZIONE DEL CANONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Il limite sancito dall'art 4 della legge 20 marzo 1865, n 2248, all e, alla potesta giurisdizionale del giudice ordinario concerne gli Atti compiuti dalla pubblica amministrazione nell'Esercizio di una pubblica potesta e non i negozi che essa abbia posto in essere come soggetto dotato di capacita di diritto privato e, cioe, in posizione di eguaglianza con l'altro contraente. In questa ipotesi ne la circostanza che il contratto sia stato concluso a seguito di aggiudicazione in Sede di asta pubblica, ne i controlli preventivi e successivi, cui e soggetta l'attivita della pubblica amministrazione, possono incidere sulla intrinseca natura privatistica del contratto, in quanto, ai fini della natura giuridica dei rapporti posti in essere dagli enti pubblici, non ha Rilevanza il processo formativo della volonta, ma la disciplina giuridica regolatrice della posizione delle parti nel rapporto concluso e, particolarmente, l'idoneita dello stesso a costituire fonte di obblighi e diritti reciproci. Pertanto, il contratto di affitto di un fondo rustico appartenente ad un ente pubblico conserva il carattere di negozio di diritto privato, quand'anche stipulato a mezzo di aggiudicazione, con la conseguenza che la tutela delle posizioni soggettive, originate dalla disciplina convenzionale e legale di detto rapporto ivi compresa quella relativa alla perequazione del canone, tanto a norma dell'art 1467 cod civ quanto a norma dell'art 7 della legge 12 giugno 1962, n 567, appartiene alla Competenza dell' autorita giudiziaria ordinaria. (V 114'69, mass n 337994' 1604'68, mass n 333368' 90'1954' 2558'54).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)