Sez. 2, Sentenza n. 5774 del 07/03/2013 (Rv. 625684 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE | Usucapione della servitù apparente di passaggio per possesso iniziato nel vigore del codice civile abrogato - Possibilità - Condizioni.
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE
Il codice civile vigente, consentendo l'acquisto per usucapione delle servitù apparenti, ancorché discontinue, ha innovato la disciplina contenuta nell'art. 630 del codice civile del 1865, la quale escludeva l'usucapibilità delle servitù discontinue. Ne consegue che il possesso di una servitù apparente di passaggio, iniziato sotto il codice civile abrogato, è utile all'usucapione, come stabilito dall'art. 158 disp. att. e trans. cod. civ., solo con decorso dal 28 ottobre 1941, mentre è irrilevante il possesso anteriore e, quindi, tenuto conto della sospensione dei termini durante lo stato di guerra, solo se si sia protratto, dall'anzidetta data, per ventitré anni, tre mesi e otto giorni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 158, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. Abrog. art. 630, Regio Decr. Legge 03/01/1944 num. 1, Decr. Legisl. Luogoten. 24/12/1944 num. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)