Sez. L, Sentenza n. 21967 del 27/10/2010 (Rv. 615168 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Licenziamento per ragioni tecniche, organizzative e produttive - Limiti - Contemperamento con il rispetto della dignità umana - Necessità - Fondamento costituzionale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
In tema di licenziamento, sebbene il giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive sia rimesso alla valutazione del datore di lavoro, come espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., esso deve essere pur sempre contemperato con il rispetto della dignità umana, trattandosi di diritto fondamentale della persona - richiamato dalla stessa norma costituzionale nonché dalla legislazione del lavoro anche in relazione al diritto alla conservazione del posto di lavoro - sul quale si fondano sia l'art. 18 St. lav. che l'art. 30 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, entrato in vigore dal 1 gennaio 2009.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)