Sez. 3, Sentenza n. 17307 del 31/08/2015 (Rv. 636431 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI | Notificazione di atti giudiziari - Trasferimento del destinatario all'estero - Pregressa conoscenza del trasferimento da parte del notificante - Notificazione ex art. 143 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Ulteriori ricerche - Omissione - Conseguenze - Inesistenza o nullità dell'atto - Pressupposti.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI
In tema di notificazione di atti giudiziari, quando il destinatario della notifica si sia trasferito all'estero senza annotazione nei registri d'anagrafe, il notificante, che abbia comunque avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento di residenza, è tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche presso l'ufficio consolare prima di procedere alla notificazione nelle forme dell'art. 143 c.p.c., fermo restando che l'omissione di tali incombenze comporta l'inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario, determinando, altrimenti, la mera nullità della stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 470 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)