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Sez. 1, Sentenza n. 2903 del 02/05/1980 (Rv. 406637 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA RILASCIATA PRIMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1980-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406637-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA RILASCIATA PRIMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

La procura speciale, richiesta dalla legge per la proposizione del ricorso per Cassazione, non solo deve essere antecedente alla notificazione del medesimo, ma deve altresi contenere l'indicazione della specifica impugnazione che deve essere proposta e del provvedimento che deve essere impugnato: ne consegue che la procura speciale deve necessariamente essere successiva alla pubblicazione del provvedimento impugnato, e che inammissibile il ricorso proposto in forza di una procura generale alle liti rilasciata anteriormente alla sentenza impugnata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)