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Sez. 4, Sentenza n. 6831 del 04/11/2010 Cc. (dep. 22/02/2011) Rv. 249415 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Provvedimento questorile - Imposizione di misure "ex" art. 75 bis d.P.R. n. 309 del 1990 - Convalida del giudice di pace - Termine di quarantotto ore - "dies a quo" - Individuazione.
Stato
decisa il 2010-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249415-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di condotte, relative alle sostanze stupefacenti, integranti meri illeciti amministrativi, il termine di quarantotto ore per la convalida, ad opera del giudice di pace, del provvedimento questorile di imposizione delle misure indicate dall'art. 75 "bis", comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990 decorre dalla scadenza del termine di quarantotto ore concesso all'interessato per l'eventuale proposizione di memorie difensive, e non giĆ  dal momento di ricezione del provvedimento questorile da parte del giudice di pace.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)