Sez. L, Sentenza n. 9800 del 20/09/1991 (Rv. 473941 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - In genere | Obbligazione degli interessi ed obbligazione principale - Rapporto di accessorietà - Limiti - Assoggettamento a rispettivi distinti termini di prescrizione - Necessità - Interessi in materia di risarcimento del danno da fatto illecito ed interessi relativi ai crediti di lavoro - Esclusione - Mancata prescrizione del credito dell'Inps, verso un consorzio di bonifica, relativo al valore capitale dei benefici combattentistici in favore di un dipendente del consorzio - Credito per gli interessi sul capitale - Specifico termine di prescrizione quinquennale - Operatività.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - In genere
L'accessorietà dell'obbligazione degli interessi rispetto a quella principale (relativa al capitale) attiene solo al momento genetico, nel senso che la decorrenza degli interessi presuppone la nascita dell'obbligazione principale e cessa con l'estinzione di questa, e non esclude, pertanto, che, una volta sorto, il credito degli interessi costituisca un'obbligazione pecuniaria autonoma da quella principale, e perciò soggetta ad un proprio termine di prescrizione (art. 2948 n. 4 cod. civ.), salve le eccezioni costituite dagli interessi in materia di risarcimento del danno da fatto illecito e dagli interessi relativi ai crediti di lavoro, costituenti - come la rivalutazione monetaria - una componente dei crediti stessi. Pertanto, la mancata prescrizione del credito dell'Inps, nei confronti di un consorzio di bonifica, avente ad oggetto il valore capitale dei benefici combattentistici in favore di un dipendente del consorzio, non esclude l'assoggettabilità allo specifico termine di prescrizione quinquennale del credito per gli interessi sul capitale predetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)