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Sez. 1, Sentenza n. 607 del 18/10/1972 Ud. (dep. 27/01/1973) Rv. 123035 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - NOMINA DEL DIFENSORE ED ELEZIONE DI DOMICILIO - AUTONOMIA DEI DUE ATTI - REVOCA DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO - ATTO FORMALE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123035-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - NOMINA DEL DIFENSORE ED ELEZIONE DI DOMICILIO - AUTONOMIA DEI DUE ATTI - REVOCA DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO - ATTO FORMALE - NECESSITA.*

La nomina del difensore e l'elezione di domicilio sono due distinti Atti processuali, anche se contestuali, aventi oggetto e finalita diversa: con il primo l'imputato sceglie la persona del difensore che lo assistera nel giudizio, con il secondo precisa la persona presso la quale desidera che siano effettuate le notifiche che lo interessano. Per l'autonomia dei due Atti, il venir meno della qualita di difensore(presso il quale e stato eletto domicilio)non fa cessare gli effetti dell'elezione di domicilio o viceversa, senza una espressa dichiarazione dello interessato, nelle forme volute dall'art 171 cod proc pen per l'elezione di domicilio, poiche l'elezione di domicilio e un atto formale, e tale non puo non essere anche l'atto successivo di revoca. (V 122892, anno 1973).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)