Sez. U, Sentenza n. 933 del 24/03/1969 (Rv. 339336 - 01)
ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) - COMUNE - MUTUI - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO SULLE IMPOSTE DI CONSUMO - CLAUSOLA DEL NON RISCOSSO PER RISCOSSO A CARICO DEL DELEGATO - OBBLIGAZIONE AUTONOMA DEL DELEGATO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
ENTI PUBBLICI LOCALI (AUTARCHICI TERRITORIALI DELLA PA) - COMUNE - MUTUI - DELEGAZIONI DI PAGAMENTO SULLE IMPOSTE DI CONSUMO - CLAUSOLA DEL NON RISCOSSO PER RISCOSSO A CARICO DEL DELEGATO - OBBLIGAZIONE AUTONOMA DEL DELEGATO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
La clausola del non riscosso per riscosso a carico dell'esattore delle imposte dirette al quale venga affidata anche la riscossione delle imposte di consumo, o a carico del tesoriere comunale (per la ipotesi in entrambi i casi, di gestione diretta del comune per le imposte di consumo), ovvero a carico dell'appaltatore (nella ipotesi di gestione delle imposte di consumo mediante appalto), non da vita ad una obbligazione diretta e separata dal mutuo, esponendo i soggetti menzionati al rischio di dovere anticipare all'ente mutuante l'eventuale differenza fra il maggiore importo delle delegazioni e l'eventuale minore importo effettivo delle imposte delegate. L'obbligazione assunta dal soggetto sul quale vengono rilasciate le delegazioni di pagamento, resta pur sempre imposta dalla legge per la sua necessaria funzione strumentale rispetto alla legittimita di assunzione del mutuo ed alla Estinzione di esso e, quindi, con quest'ultimo inscindibilmente connessa, in virtu degli art.299 del tu l com e prov, 94 del tu finanza locale e 4 del DPR 30 giugno 1955, n. 1544)9 nella previsione legislativa tale obbligazione non riveste carattere autonomo, ne nei confronti del comune delegante, ne nei confronti dell' ente mutuante. Nei confronti del comune, l'accettazione delle delegazioni, pur necessitando della idonea manifestazione di volonta da parte del soggetto delegato, si presenta pur sempre, sul piano giuridico, come modalita di esecuzione degli obblighi ricadenti sul predetto soggetto, in conseguenza o del rapporto di appalto per la gestione delle imposte di consumo, o del rapporto di semplice tesoreria, o del rapporto di esattoria tesoreria. Nei confronti dell'ente mutuante il soggetto che accetta le delegazioni non assume una obbligazione in nome proprio, ma sempre come delegato del comune, e per conto di quest'ultimo dato che le delegazioni di pagamento si presentano quale mezzo normale di Estinzione del mutuo, e rientrano nella predeterminazione, imposta ai comuni dalla legge, dei mezzi di Estinzione del mutuo stesso. Pertanto, sia nei confronti del comune, sia nei confronti dell' ente mutuante, il soggetto sul quale vengono rilasciate le delegazioni di pagamento assume la veste di semplice adiectus solutionis causa. Ed anche nell'eventualita che il soggetto delegato si trovi esposto ad anticipare all'ente mutuante la differenza fra l'ammontare delle delegazioni ed il gettito inferiore del cespite delegato, salvo poi ad essere rimborsato dal comune, tale versamento verrebbe fatto in attuazione del rapporto di appalto della gestione delle imposte di consumo, ovvero di esattoria, ovvero di tesoreria, nel contenuto che per ciascuno dei menzionati rapporti e dettato relativamente alle delegazioni di pagamento dalla legge. (V.2007-68, massima n.334045 2003-68, massima n.334039 1151-67, massima n.327578).*
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1955 num. 1544 art. 4, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 94, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)