Sez. 3, Ordinanza n. 31971 del 11/12/2024 (Rv. 673198-02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Controversia risarcitoria - Contestazioni sulla quantificazione del danno - Prospettazione, nel giudizio di
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
appello, di un concorso di colpa del danneggiato - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.
In tema di concorso di colpa ex art. 2054, comma 2 c.c., la prospettazione di un concorso di colpa del danneggiato non configura una domanda nuova, inammissibile in appello, ove si controverta sulla quantificazione del danno, trattandosi soltanto di argomentazione difensiva utile al fine di dimostrare l'eccessività del risarcimento dedotta ab origine.
Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)