Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274
Testo in vigore al
Art. 86 Programma delle imprese del gruppo
1. Se l'impresa del gruppo e' stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria nel concorso delle condizioni indicate nell'articolo 27, il commissario straordinario predispone un programma secondo uno degli indirizzi alternativi previsti dal com ma 2 del medesimo articolo.
2. Se l'impresa del gruppo e' stata ammessa alla procedura in assenza delle condizioni indicate nell'articolo 27, ed in considerazione della opportunita' della gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, il commissario straordinario predispone un programma integrativo di quello approvato a norma dell'articolo 57 nell'ambito della proce
dura madre o in relazione ad altra impresa del gruppo ammessa alla procedura.
3. Il commissario provvede a norma dei commi 1 e 2 nei termini stabiliti dall'articolo 54, ridotti della meta'.
Art. 87 Conversione dell 'amministrazione straordinaria in fallimento
1. La conversione in fallimento e la chiusura della procedura madre a norma degli articoli 11, 69, 70 e 74, comma 1, determinano la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo in rapporto alle quali non sussistono le condizioni previste dall'articolo 27.
Capo II. Responsabilita e azioni revocatorie
Art. 88 Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono:
a) per "impresa dichiarata insolvente", l'impresa dichiarata insolvente a norma dell'articolo 3, anche se successivamente ammessa alla procedura di all'amministrazione straordinaria o dichiarata fallita, nonche' l'impresa che, nel caso previsto dall'articolo 35, avrebbe dovuto essere dichiarata insolvente a norma del medesimo articolo 3;
b) per "imprese del gruppo", le imprese, anche non insolventi, che si trovano nei rapporti indicati dall'articolo 80, comma 1, lettera b), con l'impresa dichiarata insolvente;
c) per "societa' del gruppo", le imprese del gruppo costituite in forma societaria.
Art. 89 Denuncia al tribunale
1. Il commissario giudiziale, il commissario straordinario e il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle societa' del gruppo.
2. Nel caso di accertamento delle gravi irregolarita' denunciate, il commissario o il curatore denunciante puo' essere nominato amministratore giudiziario della societa' del gruppo a norma del terzo comma dell'articolo 2409 del codice civile.
Art. 90 Responsabilita' nei casi di direzione unitaria
1. Nei casi di direzione unitaria delle imprese del gruppo, gli amministratori delle societa' che hanno abusato di tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della societa' dichiarata insolvente dei danni da questi cagionati alla societa' stessa in conseguenza delle direttive impartite.
Art. 91 Azioni revocatorie
1. Fermo quanto stabilito dall'articolo 49, comma 1, il commissario straordinario ed il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre l'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle imprese del gruppo relativamente agli atti indicati nei numeri 1), 2) e 3) dello stesso articolo compiuti nei cinque anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, e relativamente agli atti indicatinel numer
2. Al fine dell'esperimento dell'azione il commissario straordinario ed il curatore possono chiedere le informazioni previste dall'articolo 83.
Titolo V. Disposizioni comuni di procedura
Art. 92 Composizione collegiale del tribunale
1. Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e adotta gli altri provvedimenti previsti dal presente decreto in composizione collegiale.
2. Nell'ambito della procedura regolata dal presente decreto, il tribunale giudica altresi' in composizione collegiale nelle cause relative all'accertamento del passivo previste dagli articoli 98 e seguenti della legge fallimentare e nelle cause di approvazione del concordato previste dall'articolo 214, terzo comma, della medesima legge.
Art. 93 Sospensione dei termini processuali
1. La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica:
a) ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla medesima;
b) al procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente, previsto dagli articoli 28, 29 e 30, ed al relativo procedimento di reclamo;
c) ai procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonche' ai relativi procedimenti di reclamo.
Art. 94 Affissione con mezzi informatici
1. In tutti i casi in cui il presente decreto prevede, anche mediante rinvio a disposizioni della legge fallimentare, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, questa e' effettuata mediante il loro inserimento in una rete informatica accessibile al pubblico, secondo le modalita' stabilite con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il regolamento stabilisce i criteri di imputazione alle imprese sottoposte alle procedure dei costi del servizio.
Titolo VI. Disposizioni penali
Art. 95 Applicabilita' delle disposizioni penali della legge fallimentare
1. La dichiarazione dello stato di insolvenza a norma degli articoli 3 e 82 e' equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI della legge fallimentare.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 220 della legge fallimentare, l'obbligo previsto dall'articolo 16, secondo comma, numero 3), della medesima legge si intende sostituito dall'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.
Art. 96 Reati del commissario giudiziale e del commissario straordinario
1. Si applicano al commissario giudiziale ed al commissario straordinario le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 della legge fallimentare.
2. Le stesse disposizioni si applicano, altresi', alle persone che coadiuvano il commissario giudiziale o il commissario straordinario nell'amministrazione della procedura.
Art. 97 Costituzione di parte civile
1. La facolta' di costituzione di parte civile prevista dall'articolo 240, primo comma, della legge fallimentare e' esercitata, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dal commissario straordinario.
Titolo VII. Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
Art. 98 Modifica dell 'articolo 50-bis del codice di procedura civile
1. Nel numero 2) del primo comma dell'articolo 50-bis del codice di procedura civile, aggiunto dall'articolo 56 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole "al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95," sono soppresse.
Art. 99 Modifica della disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa
1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 203 della legge fallimentare e' abrogato.
2. L'articolo 237 della legge fallimentare e' sostituito dal seguente: "Art. 237. (Liquidazione coatta amministrativa).
L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 e' equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.".
Art. 100 Modifica dell 'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26
1. Nel primo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, le parole "societa' in amministrazione straordinaria" sono sostituite dalle parole "imprese in amministrazione straor dinaria".
Art. 101 Adeguamento delle disposizioni attuative dell 'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26
1. Con regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adegua le disposizioni attuative in ordine alle condizioni e modalita' di prestazione della garanzia dello Stato per i debiti delle imprese in amministrazione straordinaria, previste dall'articolo 2-bis, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' e alle disposizioni del presente decreto.
Art. 102 Pagamento di crediti di lavoro a carico del Fondo di garanzia
1. Le domande dirette a conseguire il pagamento, a carico del Fondo di garanzia, dei crediti dei prestatori di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese in amministrazione straordinaria e dei loro aventi causa, previsti dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, possono essere presentate dopo l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 2, secondo e terzo comma, della citata legge n. 297 del 1982.
Art. 103 Impiego della Guardia di finanza ai fini dell 'espletamento dei compiti di vigilanza
1. Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 37, comma 3, il Ministero dell'industria, previa intesa con il Ministero delle finanze, puo' chiedere il distacco presso di esso di un contingente del personale della Guardia di finanza, nell'ambito delle vigenti strutture e dotazione organica del Corpo.
Art. 104 Termine per l 'emanazione dei regolamenti in materia di scelta dei commissari e di compensi
1. I regolamenti previsti dagli articoli 39 e 47 sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 39 si applicano ai commissari giudiziali ed ai commissari straordinari i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari.
Art. 105 Termine per l 'emanazione del regolamento in materia di pubblicita' con mezzi informatici
1. Il regolamento previsto dall'articolo 94 e' emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del regolamento stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, nonche' nei casi di indisponibilita presso gli uffici giudiziari delle dotazioni necessarie ai fini dell'effettuazione della pubblicita' con mezzi informatici, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, prevista dal presente decreto, e' eseguita con mezzo cartaceo presso la porta esterna del tribunale; nei casi in cui e' prevista l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 3, unestratto d cia a cura del cancelliere.
3. Il regolamento stabilisce adeguate modalita' di informazione del pubblico in ordine alla mancata effettuazione dell'affissione con mezzi informatici da parte dei singoli tribunali per indisponibilita' delle necessarie dotazioni.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, la pubblicita' prevista dall'articolo 38, comma 3, secondo periodo, e' eseguita mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 106 Procedure di amministrazione straordinaria in corso
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le procedure di amninistrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti, anche per quanto attiene al successivo assoggettamento ad amministrazione straordinaria delle societa' o imprese controllate, a direzione unica e garanti a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, eonverti to, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.
2. La procedura di amministrazione straordinaria si considera in eorso quando, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stato giudizialmente accertato lo stato di insolvenza dell'impresa, ancorche' non sia stato ancora emesso il decreto che dispone l'amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 1, quinto comma3. Alle procedure di amministrazion so le disposizioni degli articoli 46, eomma 3, 77 e 78 del presente decreto.