diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 226 del 1997

Decisione
decisa il 1997-06-19, depositata il 1997-07-04
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:226
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23394

  • Professioni
  • Agenti e rappresentanti di commercio
  • Condanna per uno dei reati espressamente previsti dalla legge impugnata
  • Automatica cancellazione dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio
  • Preteso deteriore trattamento degli agenti di commercio rispetto ai pubblici dipendenti e ad alcune categorie di professionisti per i quali la corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittime le norme che prevedevano rispettivamente la destituzione automatica o la cancellazione dall'albo professionale in conseguenza della condanna per determinati reati (sent. nn. 971/1988, 16/1991, 403/1992, 197/1993 per i pubblici dipendenti e 40/1990, 158/1990, 326/1992 e 297/1993 per alcune categorie di professionisti)
  • Pretesa incidenza sul diritto al lavoro, sul principio della tutela del lavoro, sul diritto di difesa e sui principi di imparzialità e buon andamento della P.A.
  • Infondatezza.
Leggi la massima
Non è fondata, con riferiemnto agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, n. 1, l. 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), nella parte in cui prevede l'automatica cancellazione dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, senza procedimento disciplinare, qualora sia pronunciata condanna per uno dei reati previsti dall'art. 5, comma 1, lett. c), della stessa legge, in quanto - posto che l'art. 5 citato individua i requisiti soggettivi per ottenere l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio; e l'art. 7 disciplina l'ipotesi del venir meno di siffatti requisiti -l'intervenuta condanna penale, come le altre fattispecie previste dall'art. 5, incide su tale complessiva situazione soggettiva, sicché il provvedimento di cancellazione dal ruolo è conseguenziale alla modificazione di essa e, non costituendo, quindi, misura disciplinare, non si pone l'esigenza, costituzionalmente rilevante, di commisurare la sanzione all'addebito attraverso il procedimento disciplinare, prevedendo la partecipazione dell'incolpato affinché possa esercitare il suo diritto di difesa. - S. nn. 40 e 158/1990, 297/1993, 220/1995. red.: S. Di Palma

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, numero 1), della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), promossi con due ordinanze emesse il 2 luglio 1993 e l'11 gennaio 1994 dal T.A.R. per la Puglia, sezione di Lecce, sui ricorsi proposti da Casto Rodolfo contro la Camera di commercio per l'industria, l'artigianato e l'agricoltura di Taranto, e da Blandamura Roberto contro la Commissione provinciale per la tenuta del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e la stessa Camera di commercio di Taranto, iscritte ai nn. 468 e 1284 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22 e 48, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto in fatto

punto 1
Il tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II di Lecce, investito dei ricorsi proposti da Rodolfo Casto e Roberto Blandamura, con due ordinanze di analogo contenuto, emesse il 2 luglio 1993 e l'11 gennaio 1994 (pervenute a questa Corte rispettivamente il 29 aprile e il 4 novembre 1996), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, numero 1), della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), nella parte in cui prevede l'automatica cancellazione dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, senza previo procedimento disciplinare, qualora sia pronunciata condanna per uno dei reati previsti dall'art. 5, primo comma, lettera c), della stessa legge. Il Collegio ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha censurato l'adozione di sanzioni disciplinari espulsive dei pubblici dipendenti conseguenti alla condanna penale, senza che si svolga il procedimento disciplinare (sentenza n. 971 del 1988): principio affermato anche per le libere professioni (sentenze n. 40 del 1990, per i notai, e n. 158 del 1990 per i dottori commercialisti). La Corte ha richiesto sanzioni proporzionate all'addebito al fine di tutelare il diritto al lavoro (artt. 4 e 35) e alla difesa (art. 24), il buon andamento dell'amministrazione (art. 97) e il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione. Ora, l'automatica cancellazione dal ruolo per effetto di condanna penale - conclude il rimettente - sarebbe provvedimento analogo alla destituzione di diritto, e dunque illegittimo, anche considerando il fatto che nell'ordinamento non vi sono più norme analoghe, in virtù dell'art. 9 della legge n. 19 del 1990 e delle citate sentenze di questa Corte.

Considerato in diritto

punto 1
Il tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II di Lecce, con due ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, numero 1), della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), nella parte in cui prevede l'automatica cancellazione dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, senza procedimento disciplinare, qualora sia pronunciata condanna per uno dei reati previsti dall'art. 5, primo comma, lettera c) della stessa legge.
punto 2
Le due ordinanze, stante l'identità dell'oggetto, vanno riunite in unico giudizio. La questione non è fondata. Il giudice a quo richiama la giurisprudenza costituzionale in tema di misure disciplinari espulsive che, dichiarando illegittima la destituzione di diritto, ha posto il principio della "gradualità sanzionatoria", la quale è assicurata dal procedimento disciplinare; il principio di proporzione richiede l'adeguatezza della sanzione al caso concreto pure quando si tratti della destituzione o radiazione di liberi professionisti (sentenze nn. 158 e 40 del 1990). Ma la cancellazione dal ruolo, qui in esame, non è assimilabile alla destituzione o a istituti di analoga conformazione. L'art. 5, citato, individua i requisiti soggettivi per ottenere l'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, e l'art. 7 contempla l'ipotesi del venir meno di siffatti requisiti: l'intervenuta condanna penale - come le altre fattispecie elencate dall'art. 5 - incide su tale complessiva situazione soggettiva. Il provvedimento di cancellazione dal ruolo è conseguenziale alla modificazione di essa: non essendo misura disciplinare, non si pone infatti l'esigenza - costituzionalmente rilevante - di commisurare la sanzione all'addebito attraverso il procedimento disciplinare, prevedendo la partecipazione dell'incolpato affinché possa esercitare il suo diritto di difesa. Non si può invocare, perciò, il principio di proporzione (sul quale v. la sentenza n. 220 del 1995) per quei provvedimenti espulsivi che conseguono, di diritto, al venir meno di un requisito soggettivo (sentenza n. 297 del 1993); né vale altresì il riferimento alla legge n. 19 del 1990, il cui art. 9, recependo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, ribadisce che il pubblico dipendente non può essere destituito automaticamente in seguito a condanna penale. Sì che vanno dichiarate infondate le censure mosse con riguardo al canone di razionalità normativa, al diritto di difesa e al principio di buon andamento dell'amministrazione; e va ritenuto non pertinente, per l'estraneità della materia, il richiamo agli articoli 4 e 35 della Costituzione, non potendosi evincere dalla tutela costituzionale del lavoro alcun vincolo specifico per quanto attiene alla disciplina in esame.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, numero 1), della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Malvica Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997. Il cancelliere: Malvica

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze