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Sez. 4, Sentenza n. 923 del 15/03/1995 Cc. (dep. 05/05/1995) Rv. 201634 - 01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Procedimento | Proposizione della domanda fatta personalmente dalla parte - Deposito in cancelleria tramite il difensore - Legittimità - Natura essenzialmente civilistica della procedura - Necessità di procura conferita per atto pubblico o scrittura privata autenticata - Esclusione - Procura alle liti ex art. 83 cod. proc. civ. - Sufficienza.
Stato
decisa il 1995-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201634-01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Procedimento

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la proposizione della domanda, che può essere fatta direttamente dalla parte ai sensi dell'art. 645 cod. proc. pen. richiamato dall'art. 315 n. 2 cod. proc. pen., è cosa diversa dal deposito della stessa presso la cancelleria del giudice sicché, una volta che la domanda sia stata fatta direttamente dalla parte, ben potrà essere depositata dal difensore senza che debba procedervi la parte personalmente od un procuratore speciale; inoltre, per la natura essenzialmente civilistica della procedura, sarà sufficiente che il procuratore sia munito di procura alle liti ex art. 83 cod. proc. civ. e non di procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 122 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 645, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)